Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/144: 11.449 Iv.pa. Pubblicazione di misure di protezione degli adulti · 8 pagine
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5.3 Altre osservazioni e proposte
Le persone interessate dovrebbero avere il diritto di essere informate dall’ufficio di esecu-
zione sull’identità delle persone che hanno chiesto informazioni sul loro conto e su quella delle persone alle quali sono state rilasciate (GDS).
Nella legge bisognerebbe indicare espressamente che l’elenco di cui all’articolo 449c AP-
CC non è esaustivo (UNIL).
La rinuncia a comunicare agli uffici competenti la revoca o la limitazione dell’esercizio dei
diritti civili di una persona è eccessivamente restrittiva (ACS).
Occorrerebbe adeguare l’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federa-
le sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) in modo che, in futuro, le APMA ricevano gratuitamente le informazioni sui procedimenti esecutivi (UNIL).
6. Consultazione dei documenti
Secondo l’articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (RS 172.061), sono accessibili al pubblico la documentazione, al termine della procedura i pareri dei partecipanti alla consultazione e, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto, il rapporto sui risultati della consultazione. I pareri in forma integrale possono essere consultati presso l’Ufficio federale di giustizia.