Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/144: 11.449 Iv.pa. Pubblicazione di misure di protezione degli adulti · 8 pagine
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Occorrerebbe completare l’articolo 449c AP-CC, dato che anche l’articolo 97 della legge
sugli stranieri (LStr) e l’articolo 82 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) prevedono l’obbligo di comunicare spontaneamente alle autorità competenti in materia di migrazione le misure tutorie (GR).
4 Pareri dei partiti politici
Tre partiti sostengono il progetto preliminare sottoposto a consultazione (PPD, PLR) o per lo meno l’obbligo di comunicazione delle misure all’ufficio di esecuzione e la loro iscrizione nell’estratto del registro delle esecuzioni (UDC). Un partito invece respinge il progetto preliminare, ritenendo che non sia necessario intervenire sul piano legislativo e che la soluzione proposta comporti notevoli svantaggi per le persone interessate (SP).
5 Pareri delle organizzazioni e delle persone interessate
5.1 Comunicazione delle misure di protezione degli adulti all’ufficio di esecuzione e trasmissione delle informazioni a terzi nell’ambito delle comunicazioni sui procedimenti esecutivi (art. 449c cpv. 1 n. 3 e cpv. 2 AP-CC e art. 8a cpv. 3bis AP-LEF)
Alcuni partecipanti alla consultazione sostengono la revisione proposta (CP, economiesuisse, CSC, USDCR, ACS, SGV-USAM, ASSL, SVC, VBKA, VSI, ASBCIF), mentre altri la respingono (GDS, COPMA, ASCP, ASM, UNIGE, UNIL), avanzando le seguenti motivazioni:
occorrerebbe innanzitutto verificare se il diritto vigente non sia già sufficiente per risponde-
re alle esigenze della pratica (GDS). Una revisione non è necessaria (ASM, UNIGE, UNIL).
I diritti della personalità degli interessati non sarebbero tutelati in modo adeguato (GDS).
Il sistema proposto comporta un rischio troppo elevato di errori (COPMA). Vi è inoltre il pericolo che le banche dati sulla solvibilità raccolgano informazioni che in seguito non sono più aggiornate (Privatim). Bisognerebbe procedere costantemente e caso per caso a una ponderazione degli interessi, un compito che gli uffici di esecuzione non sono in grado di assolvere (ASCP).
Dalle disposizioni proposte scaturirebbe un’ingerenza inutile e sproporzionata nei diritti
della personalità degli interessati (COPMA, Privatim).
I nuovi obblighi di comunicazione potrebbero sollevare anche questioni di responsabilità
civile dei Cantoni (COPMA). Bisognerebbe pertanto introdurre nella legge un’esclusione esplicita della responsabilità degli uffici di esecuzione (VBKA).
5.2 Integrazione dell’obbligo di comunicazione all’ufficio dello stato civile, al Comune di domicilio, all’autorità per il rilascio dei documenti d’identità e all’ufficio del registro fondiario (art. 449c cpv. 1–3 AP-CC)
Diversi partecipanti alla consultazione sostengono la normativa proposta (CP, COPMA, Privatim, USDCR, ASCP, SVC, ASUSC).