Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/145: Revisione parziale dell'ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale · 5 pagine

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Rapporto esplicativo

• i cicli di formazione della «höhere Fachausbildung in Pflege» di livello I sono incentrati sull’approfondimento dei processi di cura. In virtù delle loro conoscenze approfondite in ambito curativo, le persone che hanno concluso tale formazione sono in grado di guidare un team infermieristico nella gestione di situazioni complesse e di promuovere la qualità delle cure offerte. Ai cicli di formazione «HöFa I» sono ammessi, tra l’altro, i titolari di un diploma in cure infermieristiche riconosciuto dalla CRS. Tali formazioni comprendono almeno 330 lezioni (sei lezioni per giorno di insegnamento). Per le formazioni riconosciute dalla CRS la qualità viene garantita dall’associazione professionale stessa. Per i titoli rilasciati dalla Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, dal Weiterbildungszentrum für Gesundheitsberufe (WE’G) e dal Careum Bildungszentrum, la qualità viene garantita dai rispettivi istituti.

• in termini di contenuti e condizioni d’ammissione, le formazioni qualificanti in cure infermieristiche che portano al conseguimento del «höheres Fachdiplom in Spitex-Pflege» e del «höheres Fachdiplom in Gemeindepsychiatrischer Pflege» rilasciati dal WE’G sono paragonabili alla formazione «HöFa I» e comprendono 600 lezioni. Esse sono pertanto considerate formazioni equivalenti a quest’ultima.

Capoverso 4

Non devono attestare la frequenza di un corso postdiploma di livello universitario i titolari di un diplo-

bis

ma di cui al capoverso 3 lettera a numero 1 che hanno frequentato una delle formazioni seguienti:

a. «höhere Fachausbildung Pflege, Stufe II (HöFa II)» del BIZ, della Kaderschule für die Krankenpflege Aarau o del WE’G; o

b. formazione di «spécialiste clinique niveau II» della ESEI.

Frequentando un corso postdiploma di livello universitario nel settore sanitario (cfr. articolo 3

bis

dell’ordinanza), i titolari dei diplomi di cui all’articolo 1 capoverso 3 lettera a punto 1 e all’articolo 1 capoverso 3 lettera d acquisiscono competenze scientifiche e metodologiche supplementari di livello universitario. Questa prescrizione è volta a garantire che i titolari di un titolo SUP ottenuto retroattivamente dispongano di competenze paragonabili anche nei campi della ricerca e dello sviluppo della qualità.

Chi dispone di un titolo della «HöFa II» o una formazione di «spécialiste clinique niveau II» vanta

già le necessarie conoscenze professionali in ambito sanitario e dispone di competenze approfondite nei campi della ricerca applicata, della garanzia della qualità e dello sviluppo organizzativo. Le sue competenze corrispondono dunque interamente a quelle che si acquisiscono al termine di un ciclo di studio bachelor. Quindi, la frequenza di un corso postdiploma di livello universitario non è più necessaria.

Articolo 9 capoverso 2

Le procedure pendenti al momento dell'abrogazione della presente ordinanza sono decise secondo il diritto anteriore.

Questo capoverso mette la base per trattare le domande di riconoscimento presentati prima della fine dell'anno 2020 e ancora pendenti al momento dell'abrogazione dell'ordinanza.

Articolo 10 capoverso 2

Essa rimane in vigore fino al 31 dicembre 2020.

Il periodo di validità dell’ordinanza è limitato fino alla fine del 2020. Per motivi organizzativi e di economia procedurale questa limitazione dev’essere la medesima per tutti i settori di studio. L’ORT è una procedura volta a garantire ai titolari dei diplomi di diritto previgente di portare un titolo di formazione aggiornato. La limitazione al 2020 concede a tutti gli interessati, e quindi anche alle persone attive in ambito curativo, un margine di tempo sufficiente per effettuare i dovuti preparativi e presentare la domanda per tempo. È un dato di fatto che oggi, ad eccezione della sanità, il numero delle domande è già fortemente calato in numerosi settori di studio.