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Consultazione 2013/24: Nuova regolamentazione degli intervalli tra gli esami successivi periodici - Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV) · 4 pagine

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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV Allegato 1a

tà massima ammessa non superiore massima ammessa non superiore a 45 a 45 km/h, km/h,

7. rimorchi di lavoro, esclusi i rimorchi 7 6. rimorchi di lavoro, esclusi i rimorchi del servizio antincendio e della prote- del servizio antincendio e della protezione civile; zione civile;.

2 Le autorità di immatricolazione effettuano gli esami non prima dei sei mesi antecendenti la scadenza; per la categoria di veicoli di cui al

capoverso 1 lettera a, gli esami vengono effettuati a partire da un mese prima della scaden-

za .

33

Su richiesta del detentore, ogni veicolo può Su richiesta del Il detentore, ogni veicolo può essere sottoposto a un esame successivo an- essere sottoposto a un richiedere l’esame del che fuori dell'intervallo d'esame di cui nel capo- proprio veicolo successivo anche fuori dell'interverso 2. vallo d'esame di cui nel capoverso 2 in qualsiasi

momento. 4

Se il periodo compreso tra un esame inter-

medio e la scadenza dell’esame periodico è

inferiore a un anno, l’esame periodico è differi-

to alla scadenza successiva. Tale disposizione

non vale per i veicoli di cui al paragrafo 1 lette-

ra a, che sono sottoposti a esame periodico entro un anno dall'esame intermedio.

Art. 33b Rispetto delle scadenze

I Cantoni adottano le misure necessarie a ga-

rantire il rispetto delle periodicità d’esame,

quali la predisposizione delle risorse o la de-

lega dei compiti a terzi. Disposizione transitoria dell'art. 33:

Riguardo all’articolo 33a, ai veicoli immatrico-

lati per la prima volta prima del 1° giugno 2015 si applica il diritto previgente al massimo fino al 1° giugno 2020. Gli esami effettuati secondo il diritto previgente conservano la loro validità per tutta la durata della scadenza ivi prevista.

Commenti

L’attualità delle prescrizioni tecniche dei veicoli è sottoposta a costante verifica. Nel presente caso, l’aggiornamento riguarda le scadenze del cosiddetto esame successivo, ovvero del controllo ufficiale

periodico dopo la prima messa in circolazione, volto ad accertare il regolare funzionamento, la sicurezza su strada e il rispetto delle norme ambientali di tutti i veicoli targati e immatricolati. Dal 1995, anno di adozione dell’OETV, tali scadenze di revisione, intese a garantire l’efficienza dei veicoli immatricolati in Svizzera, sono rimaste in pratica invariate: un'eventuale modifica non deve in nessun caso incidere negativamente in termini di sicurezza stradale e tutela ambientale.

Secondo le attuali statistiche, i «difetti dei veicoli» hanno oggi un peso trascurabile come causa di incidente. Questo vale persino per quei Cantoni dove nonostante il ritardo sulle scadenze imposte, con tempi di 5 o addirittura 7 anni fino alla prima revisione di auto, moto e rimorchi leggeri,