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Consultazione 2013/24: Nuova regolamentazione degli intervalli tra gli esami successivi periodici - Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV) · 4 pagine

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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV Allegato 1a

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Riordino obbligo dell’esame periodico Testo vigente Proposta di modifica Art. 33 cpv. 1, 2 e 3 Art. 33 cpv. 1, 2 e 3

11

Tutti i veicoli immatricolati con targhe sono sot- Tutti i veicoli immatricolati con targhe sono sottotoposti periodicamente all’esame successivo posti periodicamente all’esame successivo ufficiaufficiale. L’autorità di immatricolazione può affi- le. L’autorità di immatricolazione può affidare quedare questi esami successivi a aziende o orga- sti esami successivi quest’ultimo ad aziende o a nizzazioni che garantiscono l’esecuzione con- organizzazioni che ne garantiscono l’esecuzione formemente alle prescrizioni. conformemente alle prescrizioni e i cui esperti

1 soddisfano i requisiti dell’articolo 65 OAC.

2e3

abrogati

Art. 33a Scadenze obbligatorie

21

Vigono i seguenti intervalli d’esame: L’esame periodico è svolto entro i seguenti

termini:

a. la prima volta un anno dopo la prima a. la prima volta un anno entro la fine del 1° messa in circolazione, in seguito ogni anno dopo la prima messa in circolazioanno, per: ne, in seguito ogni anno entro dodici

mesi dall'ultimo esame, per i seguenti veicoli:

1. veicoli adibiti al trasporto professiona- Testo vigente

le di persone, eccettuati i veicoli usati

conformemente all’articolo 4 capo-

verso 1 lettera d OLR 2,

2. autobus,

3. rimorchi adibiti al trasporto di perso-

ne,

4. gli autocarri con una velocità massi-

ma superiore a 45 km/h,

5. i trattori a sella con un peso totale

superiore a 3,5 t e una velocità mas-

sima superiore a 45 km/h,

6. i rimorchi per il trasporto di cose, con

un peso totale superiore a 3,5 t e una

velocità massima ammessa superiore

a 45 km/h,

7. i veicoli per il trasporto di merci peri-

colose, per i quali è richiesto un con-

trollo successivo annuo secondo la

SDR;

b. la prima volta quattro anni dopo la prima b. la prima volta quattro anni entro la fine messa in circolazione, poi tre anni dopo del 4° anno dopo la prima messa in circoquesto primo controllo, in seguito ogni lazione, poi tre anni dopo questo primo due anni, per: controllo, in seguito ogni due anni, per in

seguito entro la fine del 7° e poi del 9° anno dalla prima messa in circolazione e a seguire a cadenza biennale, per i seguenti veicoli:

1 RS 741.51