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Consultazione 2013/24: Nuova regolamentazione degli intervalli tra gli esami successivi periodici - Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV) · 4 pagine
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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV Allegato 1a
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Riordino obbligo dell’esame periodico Testo vigente Proposta di modifica Art. 33 cpv. 1, 2 e 3 Art. 33 cpv. 1, 2 e 3
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Tutti i veicoli immatricolati con targhe sono sot- Tutti i veicoli immatricolati con targhe sono sottotoposti periodicamente all’esame successivo posti periodicamente all’esame successivo ufficiaufficiale. L’autorità di immatricolazione può affi- le. L’autorità di immatricolazione può affidare quedare questi esami successivi a aziende o orga- sti esami successivi quest’ultimo ad aziende o a nizzazioni che garantiscono l’esecuzione con- organizzazioni che ne garantiscono l’esecuzione formemente alle prescrizioni. conformemente alle prescrizioni e i cui esperti
1 soddisfano i requisiti dell’articolo 65 OAC.
2e3
abrogati
Art. 33a Scadenze obbligatorie
21
Vigono i seguenti intervalli d’esame: L’esame periodico è svolto entro i seguenti
termini:
a. la prima volta un anno dopo la prima a. la prima volta un anno entro la fine del 1° messa in circolazione, in seguito ogni anno dopo la prima messa in circolazioanno, per: ne, in seguito ogni anno entro dodici
mesi dall'ultimo esame, per i seguenti veicoli:
1. veicoli adibiti al trasporto professiona- Testo vigente
le di persone, eccettuati i veicoli usati
conformemente all’articolo 4 capo-
verso 1 lettera d OLR 2,
2. autobus,
3. rimorchi adibiti al trasporto di perso-
ne,
4. gli autocarri con una velocità massi-
ma superiore a 45 km/h,
5. i trattori a sella con un peso totale
superiore a 3,5 t e una velocità mas-
sima superiore a 45 km/h,
6. i rimorchi per il trasporto di cose, con
un peso totale superiore a 3,5 t e una
velocità massima ammessa superiore
a 45 km/h,
7. i veicoli per il trasporto di merci peri-
colose, per i quali è richiesto un con-
trollo successivo annuo secondo la
SDR;
b. la prima volta quattro anni dopo la prima b. la prima volta quattro anni entro la fine messa in circolazione, poi tre anni dopo del 4° anno dopo la prima messa in circoquesto primo controllo, in seguito ogni lazione, poi tre anni dopo questo primo due anni, per: controllo, in seguito ogni due anni, per in