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Consultazione 2013/32: Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 4 pagine

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Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 20061 sugli aiuti

finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie

imprese (legge),

ordina:

Sezione 1: Procedura di riconoscimento

Art. 1 Domande di riconoscimento

1 Le domande di cui all’articolo 9 capoverso 1 della legge vanno indirizzate al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

2 La domanda contiene:

a. gli statuti e i regolamenti dell’organizzazione che concede fideiussioni alle piccole e medie imprese (organizzazione);

b. i conti annuali degli ultimi tre esercizi;

c. il piano d’esercizio, il budget dell’anno corrente e i piani finanziari per i successivi tre anni.

3 Le domande di organizzazioni neocostituite contengono soltanto le informazioni di cui al capoverso 2 lettere a e c.

4 Il piano d’esercizio menziona in particolare le risorse finanziarie e di personale.

5 Se esercita anche attività diverse dalla concessione di fideiussioni, il richiedente deve dimostrare che esse non nuocciono alla concessione di fideiussioni.

Art. 2 Decisioni del DEFR

Il DEFR riconosce tante organizzazioni quante sono necessarie alla promozione efficace e finanziariamente conveniente della fideiussione alle piccole e medie imprese.

Sezione 2: Regole della promozione e della fideiussione

Art. 3 Organizzazioni che beneficiano della promozione e scopo della fideiussione

1 La Confederazione promuove le organizzazioni che garantiscono mutui bancari come fideiussione solidale, ai sensi dell’articolo 496 del Codice delle obbligazioni2 (CO), a favore di piccole e medie imprese che non sono attive nel settore dell’agricoltura ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19983 sull’agricoltura.

2 Le fideiussioni servono esclusivamente a garantire mutui bancari.

3 La concessione di fideiussioni a favore di operazioni di leasing o di altre forme di finanziamento è esclusa.

Art. 4 Dovere di diligenza

1 Le organizzazioni esercitano la loro attività con la necessaria diligenza.

2 In particolare concedono una fideiussione soltanto se:

a. il richiedente, persona fisica o giuridica:

1. è degno di credito;

2. non beneficia già, per lo stesso progetto, di una fideiussione ai sensi della legge federale del 25 giugno 19764 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali, di un mutuo della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) ai sensi della legge federale del 20 giugno 20035 sulla promozione del settore alberghiero oppure di altri aiuti finanziari o indennità della Confederazione;

3. conferma che l’importo complessivo da garantire, comprendente la fideiussione chiesta ed eventuali fideiussioni in corso nonché le fideiussioni concesse da altre organizzazioni riconosciute, non supera i 500 000 franchi;

b. le prestazioni di mercato, il rendimento e le prospettive dell’impresa beneficiaria sono finanziariamente sostenibili.

3 Le organizzazioni non possono vincolare la concessione di fideiussioni alla fornitura di altre prestazioni da parte loro.

1 RS 951.25

2 RS 220

3 RS 910.1

4 RS 901.2

5 RS 935.12

2014–......