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Consultazione 2013/32: Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 4 pagine
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Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese RU 2014
2 Per il calcolo del contributo alle spese d’amministrazione sono determinanti gli obiettivi previsti all’articolo 10 capoverso 2 lettera b.
Art. 13 Conteggio
1 Le organizzazioni presentano alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) il conteggio e i documenti necessari per la determinazione dei contributi per la copertura delle perdite e alle spese d’amministrazione.
2 La SECO fissa l’ammontare degli importi definitivi dei contributi per la copertura delle perdite e alle spese d’amministrazione.
Art. 14 Versamenti
1 Gli aiuti finanziari sono versati entro i limiti dei crediti iscritti nel preventivo annuale.
2 Prima della fissazione degli importi definitivi e in base a stime attendibili del volume delle fideiussioni, delle nuove fideiussioni e delle quote di perdite possono essere versati anticipi fino a concorrenza dell’80 per cento del previsto contributo alle spese
d’amministrazione.
3 Gli aiuti finanziari possono anche essere versati, a titolo fiduciario e con uno scopo ben preciso, a un’organizzazione mantello del settore fideiussorio. L’organizzazione mantello non ha diritto a contributi ed è soggetta alla legge soltanto per quanto attiene alle attività fiduciarie svolte per incarico delle organizzazioni riconosciute.
4 La Confederazione fornisce prestazioni alle organizzazioni unicamente se queste adempiono con la necessaria diligenza ai compiti legali o contrattuali assegnati loro.
Art. 15 Mutui di grado posteriore
1 Al fine di promuovere le attività delle organizzazioni riconosciute, il DEFR può, su richiesta, accordare loro mutui di grado posteriore se la Confederazione ha un particolare interesse all’adempimento del compito assegnato, in particolare se a breve termine si prevede che gli impegni di fideiussione raggiungano il quintuplo dell’importo dei fondi propri di dette organizzazioni e che la domanda di fideiussioni non possa più essere soddisfatta.
2 I mutui di grado posteriore sono accordati unicamente se l’organizzazione dimostra che le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili dalla stessa e le possibilità di finanziamento sono state esaurite.
3 Le modalità di rimborso sono definite nella convenzione.
Sezione 4: Finanziamento
Art. 16
Il DEFR decide in merito alla liberazione di crediti entro i limiti dei crediti quadro conformemente all’articolo 8 capoverso 1 della legge.
Sezione 5: Controllo e sorveglianza
Art. 17 Controllo
1 Le organizzazioni sono tenute a:
a. comunicare alla SECO qualsiasi modifica dei loro statuti o regolamenti;
b. presentarle ogni anno il loro rapporto di gestione riveduto insieme ai conti annuali;
c. fornirle periodicamente indicazioni sul probabile importo delle loro perdite da fideiussioni.
2 Esse devono far esaminare i loro conti annuali da un organo di revisione che soddisfi i requisiti dell’ordinanza del 22 agosto 20078 sui revisori.
Art. 18 Sorveglianza
1 La SECO sorveglia l’adempimento dei compiti legali o contrattuali da parte delle organizzazioni.
2 Può esigere in qualsiasi momento dalle organizzazioni le informazioni e i documenti necessari all’adempimento di tale compito.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 19 Abrogazione del diritto previgente
L’ordinanza del 28 febbraio 20079 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese è abrogata.
8 RS 221.302.3
9 RU 2007 699