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Consultazione 2013/32: Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 4 pagine

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Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese RU 2014

4 Le prestazioni dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), della Switzerland Global Enterprise (S-GE) e della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) non sono da considerare come aiuti finanziari o indennità della Confederazione ai sensi di questa ordinanza.

Art. 5 Fondi propri necessari

Le organizzazioni possono contrarre impegni di fideiussione soltanto se il rischio di perdita che assumono non supera il quintuplo dell’importo dei loro fondi propri.

Art. 6 Ammortamento

1 I mutui garantiti devono essere ammortizzati prima possibile, al massimo comunque entro dieci anni.

2 Se è in corso un risanamento il termine d’ammortamento può essere prorogato fino a 15 anni al massimo.

Art. 7 Garanzie e partecipazione al rischio

1 Chi chiede una fideiussione deve per quanto possibile fornire garanzie alla banca creditrice.

2 Se il rimborso del mutuo è a rischio, l’organizzazione può esigere ulteriori garanzie dal beneficiario conformemente all’articolo 506 CO6.

3 I beneficiari delle fideiussioni devono partecipare equamente alle spese di concessione e di sorveglianza nonché al rischio.

Art. 8 Controllo della solvibilità dei beneficiari delle fideiussioni

Le organizzazioni controllano la solvibilità dei beneficiari per la durata della fideiussione e prendono le misure necessarie per evitare perdite.

Art. 9 Recuperi

1 Se una fideiussione comporta delle perdite, l’organizzazione è tenuta a prendere tutte le misure necessarie per recuperare l’importo del credito.

2 I recuperi sono destinati alla Confederazione e alle organizzazioni in proporzione alla loro partecipazione alla copertura delle perdite. Fatta eccezione per le spese proprie dell’organizzazione, si possono detrarre le spese documentabili effettuate per recuperare l’importo del credito.

Sezione 3: Aiuti finanziari

Art. 10 Convenzione

1 Il DEFR stipula con l’organizzazione riconosciuta una convenzione di diritto pubblico sugli aiuti finanziari.

2 La convenzione disciplina in particolare:

a. il tipo, l’entità e l’indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dall’organizzazione;

b. gli obiettivi misurabili per l’evoluzione del volume delle fideiussioni, delle nuove fideiussioni e delle quote di perdite;

c. il metodo e le aliquote per il calcolo dei contributi alle spese d’amministrazione;

d. le modalità di versamento e le direttive concernenti i rapporti periodici, i controlli di qualità, la stesura del preventivo e la contabilità;

e. i documenti relativi alle perdite necessari per il conteggio;

f. la procedura in caso di controversie;

g. le misure che le organizzazioni devono prendere per limitare il volume delle fideiussioni secondo l’articolo 8 capoverso 2 della legge.

3 Le convenzioni sono stipulate di norma per un periodo di quattro anni.

Art. 11 Determinazione del contributo per la copertura delle perdite

Gli elementi determinanti per il calcolo del contributo per la copertura delle perdite sono:

a. l’importo massimo indicato nel contratto di fideiussione, una volta dedotti gli ammortamenti versati;

b. eventuali interessi, commissioni bancarie e altre spese comprovabili secondo l’articolo 499 CO7 fino a concorrenza di tale importo massimo.

Art. 12 Spese d’amministrazione

1 La Confederazione partecipa al finanziamento delle spese d’amministrazione delle organizzazioni qualora non siano coperte dai beneficiari delle fideiussioni, dai Cantoni o da altre fonti di reddito. Le spese d’amministrazione comprendono le spese per l’esame delle domande e le spese di sorveglianza come pure i premi di rischio.

6 RS 220

7 RS 220