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Consultazione 2013/32: Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 4 pagine

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Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese RU 2014

Art. 20 Disposizioni transitorie

1 Le fideiussioni concesse prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono ancora rette dalle disposizioni dell’ordinanza d’esecuzione del 9 dicembre 194910 del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione, dell’ordinanza del 15 ottobre 199811 concernente l’assunzione delle perdite su fideiussioni con rischio elevato o dell’ordinanza del 28 febbraio 2007 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese.

2 Le decisioni relative ai riconoscimenti basate sull’ordinanza del 28 febbraio 2007 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese rimangono valide.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera dalla Confederazione, Corina Casanova

10 RU 1949 II 1660, 1968 252, 1998 2732, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 28

11 RU 1998 2644