Rapporto continuazione

Consultazione 2013/32: Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

2.1 Cenni storici fino al 2007

Il sistema di fideiussioni per le PMI è uno strumento di lunga tradizione, che si fondava originariamente su un decreto federale del 194912. Fin dalla metà degli anni ‘30 del secolo scorso, tuttavia, il Consiglio federale è stato autorizzato a sostenere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri nell’ambito delle misure volte a combattere la crisi e a creare posti di lavoro13. Con il decreto federale del 22 giugno 1949 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri è stata istituita una solida base legale che ha conferito alla Confederazione la facoltà di assumere dal 50 al 60 % delle eventuali perdite subite dalle cooperative di fideiussione per fideiussioni fino a un importo di 150 000 CHF.

In seguito sono stati introdotti altri strumenti, che però non sono considerati nel presente rapporto:

1. La legge federale del 25 giugno 197614 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali prevede un aumento della partecipazione della Confederazione alle perdite (90 %) per fideiussioni accordate nelle regioni montane. Al momento dell’introduzione della legge, anche il limite massimo delle fideiussioni della Confederazione (500 000 CHF) era più elevato di quello fissato nel decreto federale.

2. Per aiutare gli assicurati che intendono intraprendere un’attività lucrativa indipendente, la legge federale del 25 giugno 198215 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) e la relativa ordinanza del 31 agosto 198316 prevedono la possibilità di richiedere a una cooperativa di fideiussione delle arti e mestieri una garanzia fino a un importo massimo di 90 indennità giornaliere. In caso di perdite, l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) assume il 20 % dell’importo del credito. In tal caso il diritto all’indennità giornaliera dell’assicurato viene ridotto dell’importo versato dal fondo di compensazione.

Dall’introduzione dello strumento, nel 1949, al 1987 la copertura massima delle perdite da parte della Confederazione è passata dai 6 000 CHF iniziali a 80 000 CHF. A partire dal 1976 è stato possibile accordare in più, ossia cumulativamente, una fideiussione di aiuto alle regioni di montagna di un importo pari a 500 000 CHF. Dal 1987, oltre alla copertura delle perdite da parte della Confederazione (150 000 CHF), le cooperative di fideiussione hanno avuto la possibilità di assicurare una copertura di 300 000 CHF presso la Cooperativa svizzera di fideiussione per l’artigianato (Centrale di fideiussione). A partire dallo stesso anno il limite delle fideiussioni possibile per le organizzazioni di fideiussione è quindi ammontato a 450 000 CHF, con l’opzione di accordare in più e cumulativamente una fideiussione di aiuto alle regioni di montagna di un importo pari a 500 000 CHF.

La crisi immobiliare dell’inizio degli anni ‘90 ha trascinato l’intero mercato svizzero dei crediti in una grave crisi, che ha coinvolto anche le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri. In seguito alla svalutazione dei portafogli immobiliari e al deterioramento generale della situazione economica, tanto le cooperative di fideiussione quanto le banche hanno dovuto far fronte a importanti perdite.

Il massiccio aumento delle perdite della maggior parte delle cooperative di fideiussione ne ha reso necessario il risanamento da parte dei loro finanziatori. Rinunciando alle loro partecipazioni al capitale e a una parte delle garanzie di credito, le grandi banche da un lato hanno contribuito in misura decisiva al risanamento finanziario delle cooperative di fideiussione, ma nel contempo hanno annunciato il loro ritiro dal sistema di fideiussioni per le PMI.

12 RU 1949 1657, RS 951.24 13 Virchaux (1983) 14 RS 901.2 15 RS 837.0, art. 71 16 RS 837.02 644.10/2011/00954 \ COO.2101.104.5.4020543 7/50