Rapporto continuazione
Consultazione 2013/32: Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 50 pagine
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rianti che spaziavano dal ritiro al rafforzamento e alla ricapitalizzazione del sistema. La CET-N ha quindi deciso, mediante un’iniziativa parlamentare26, di proporre una nuova regolamentazione legale del sostegno delle cooperative di fideiussione delle arti e mestieri27.
Nell’ambito di un gruppo di lavoro, le cerchie interessate (banche, organizzazioni di fideiussione, associazioni economiche e SECO) hanno partecipato all’elaborazione di un progetto per un migliore finanziamento delle PMI28. Questa iniziativa ha portato all’introduzione della legge federale del 6 ottobre 200629 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. Il nuovo sistema è entrato in vigore nel mese di luglio 2007.
2.2 Il sistema di fideiussioni dalla revisione del 2007
2.2.1 Sistema di fideiussioni per le PMI
La legge federale30 entrata in vigore nel luglio 2007 contiene gli adeguamenti e le novità seguenti:
a) la partecipazione della Confederazione alle perdite per fideiussioni delle organizzazioni di fideiussione (50 o 60 %) è stata aumentata al 65 %.
b) Il limite massimo di partecipazione della Confederazione alle perdite (150 000 CHF) è stato aumentato a 500 000 CHF. Dal punto di vista delle PMI richiedenti questo è rimasto sostanzialmente invariato. La possibilità del cumulo con una fideiussione a titolo di aiuto alle regioni di montagna è stata infatti esclusa, con una conseguente riduzione del limite massimo di 1 milione a 500 000 CHF nei casi in questione31.
c) I contributi annui della Confederazione alle spese d’amministrazione delle organizzazioni di fideiussione (200 000 CHF) sono stati aumentati a un massimo di 3 milioni CHF all’anno.
d) Il numero delle organizzazioni di fideiussione riconosciute è stato ridotto da 10 a 4: la Coopérative romande de cautionnement - petites et moyennes entreprises (Cautionnement romand), la Bürgschaftsgenossenschaft Mitte (BG Mitte), la Bürgschaftsgenossenschaft Ost (BG OST)32 e la Cooperativa di fideiussione delle donne svizzere (SAFFA).
e) Per aiutare le cooperative a ricapitalizzarsi è stato stanziato un credito quadro di 10 milioni CHF. Di questo importo, 8 milioni sono stati utilizzati per mutui rimborsabili di grado posteriore; 7 milioni sono stati destinati alla BG Mitte (suddivisi in due mutui di grado posteriore di 3 e 4 mio. CHF) e 1 milione a Cautionnement romand.
f) Per il periodo 2007-2010 è stato stanziato un credito quadro di 30 milioni CHF per finanziare le perdite per fideiussioni assunte dalla Confederazione.
g) La legge limita il volume netto delle fideiussioni coperte dalla Confederazione a 600 milioni CHF33, che corrispondono a un volume di fideiussioni lordo massimo di 923 milioni CHF. I fondi destinati alla copertura delle perdite sono iscritti ogni volta nel preventivo e nel piano finanziario.
25 Consiglio federale (2004) 26 Iniziativa parlamentare 05.449 27 CET-N (2005), Consiglio federale (2006/1) 28 Gruppo di lavoro della SECO (2004) 29 RS 951.25 30 DEFR (2007) 31 RS 951.251, art. 4 cpv. 2 32 Dal 2013 l’ex OBTG è diventata la BG Ost. 33 RS 951.25, art. 8 cpv. 2 644.10/2011/00954 \ COO.2101.104.5.4020543 9/50