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Consultazione 2013/34: Revisione parziale della legge sull'Assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE) e della relativa ordinanza (OARE) · 4 pagine

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Ordinanza concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

Art. 13 Contenuto dell’assicurazione

1L’assicurazione si basa sulle indicazioni fornite per scritto dallo stipulante nell’ambito della procedura di proposta. Tali indicazioni costituiscono parte integrante dell’assicurazione.

2La decisione o il contratto di diritto pubblico specifica in particolare:

a. la documentazione relativa ai fatti determinanti;

b. l’oggetto della copertura;

c. i rischi assicurati;

d. il periodo durante il quale l’assicurazione risponde;

e. l’ammontare massimo;

f. il diritto dell’ASRE di restringere la copertura e di impartire istruzioni;

g. le condizioni d’indennizzo;

h. i tassi di copertura;

i. gli obblighi dello stipulante e le conseguenze della loro violazione.

3L’ASRE definisce le condizioni generali di contratto applicabili alle proprie assicurazioni. Le condizioni generali costituiscono parte integrante della decisione o del contratto di diritto pubblico.

4L’ASRE può obbligare lo stipulante ad istituire speciali misure di sorveglianza per il negozio assicurato e ad informare in merito all’andamento del negozio.

Art. 14 Cambiamenti di circostanze

1Lo stipulante deve comunicare senza indugio all’ASRE i cambiamenti importanti delle basi su cui poggia l’assicurazione.

2Se il contratto di assicurazione deve essere rettificato, l’articolo 10 capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 17 cpv. 4 frase introduttiva

4Per il resto, i diritti e gli obblighi dell’ASRE e dello stipulante in caso di sinistro sono definiti nel limite del possibile nelle condizioni generali di contratto e, a titolo complementare, nelle condizioni particolari di assicurazione; sono definiti segnatamente gli elementi seguenti:

Art. 31 cpv. 2

2Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il [data].