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Consultazione 2013/34: Revisione parziale della legge sull'Assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE) e della relativa ordinanza (OARE) · 4 pagine
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Ordinanza concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni
e. la quota media di valore aggiunto svizzero di tutte le esportazioni di un esportatore assicurate dall’ASRE e effettuate in un determinato arco di tempo è adeguata;
f. l’esportazione consente di esportare prodotti di nuova concezione o di aprire nuovi mercati.
Art. 4 Saggio di garanzia massimo
1Il saggio di garanzia massimo è pari al 95 per cento dell’importo assicurato.
2Per l’assicurazione del credito di fabbricazione il saggio di garanzia massimo è pari all’80 per cento. In via eccezionale l’ASRE dietro richiesta motivata può aumentare il saggio di garanzia fino al 95 per cento.
3Per la garanzia ai sensi dell’articolo 21b capoverso 1 LARE il saggio di garanzia massimo è pari al 90 per cento. In via eccezionale l’ASRE dietro richiesta motivata può aumentare il saggio di garanzia fino a coprire l’importo totale.
4Per il resto, lo stipulante non può acquistare percentuali di garanzia.
Art. 10 Conclusione dell’assicurazione
1L’ASRE decide in merito alla conclusione dell’assicurazione non appena è conclusa la procedura di proposta ed esame e il proponente ha comunicato per scritto di aver concluso l’esportazione oppure l’operazione di finanziamento ivi connessa (negozio di base). In casi fondati e in via eccezionale, l’ASRE può decidere prima che sia stato concluso il negozio di base.
2Nella decisione l’ASRE può escludere dall’assicurazione determinati rischi, limitare l’estensione dell’assicurazione oppure assoggettare l’assicurazione a oneri o condizioni.
3Se l’ASRE conclude l’assicurazione mediante contratto di diritto pubblico vale quanto segue:
a. l’ASRE conferma l’accettazione della proposta di assicurazione inviando il contratto scritto di assicurazione allo stipulante;
b. se l’ASRE ha derogato dalla proposta o ha assoggettato l’assicurazione a oneri o condizioni, lo stipulante è tenuto a confermare l’accettazione da parte sua entro il termine fissato dall’ASRE.
Art. 12 Valuta
1L’assicurazione è stipulata in franchi svizzeri.
2Dietro richiesta, può essere stipulata in una valuta estera. L’ASRE definisce le valute estere ammesse e i presupposti.