Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 53 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.104.7.53764 / 463/2015/00005

1 Oggetto dell’avamprogetto posto in consultazione

L’avamprogetto posto in consultazione attua l’articolo 106 della Costituzione, accolto dal Popolo e dai Cantoni l’11 marzo 2012, e riunisce in un unico atto normativo la legge del

18 dicembre 1998 sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco e quella dell’8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate, al fine di creare una normativa coerente, efficace e moderna in materia di giochi in denaro in Svizzera. La legge mira a tutelare adeguatamente la popolazione dai pericoli connessi ai giochi in denaro, a garantire un esercizio sicuro e trasparente di tali giochi e a far sì che i proventi dei giochi in denaro siano destinati all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e a scopi d’utilità pubblica.

Visti i buoni risultati raggiunti, l’avamprogetto riprende ampiamente la normativa e la prassi attuali, ma introduce anche una serie di novità. Il Consiglio federale prevede di abolire il divieto di proporre giochi da casinò online, il che significa che le case da gioco potranno chiedere un’estensione della loro concessione all’offerta di giochi online. Per contrastare efficacemente i giochi non autorizzati in Svizzera, il Consiglio federale prevede di modernizzare le disposizioni penali e bloccare l’accesso alle offerte straniere di giochi in denaro online. I tornei di giochi in denaro, ad esempio i tornei di poker, saranno ammessi, a condizioni severe, anche al di fuori delle case da gioco. Nel diritto vigente, le vincite alle lotterie e alle scommesse sportive sono imponibili, a differenza di quelle realizzate nelle case da gioco. Per eliminare questa disparità, l’avamprogetto estende l’esenzione fiscale a tutte le vincite al gioco, adeguando così la normativa svizzera a quella applicata negli altri Paesi.

Per tutelare i giocatori dal gioco eccessivo, le suddette novità sono affiancate da tre ordini di misure: un primo pacchetto di misure compete agli organizzatori dei giochi in denaro, i quali, a seconda del rischio potenziale e del canale di distribuzione dei giochi, devono adottare adeguate misure di protezione. Un secondo pacchetto di misure compete ai Cantoni, i quali s’impegnano ad adottare provvedimenti per prevenire il gioco eccessivo e offrire possibilità di consulenza e di cura. La terza misura consiste nell’istituire una commissione consultiva per la prevenzione del gioco in denaro eccessivo. L’avamprogetto tiene conto anche degli altri rischi derivanti dai giochi in denaro. Contiene infatti numerose disposizioni per una gestione corretta e trasparente dei giochi, come ad esempio le misure contro la manipolazione di competizioni sportive.

L’avamprogetto attua inoltre la mozione 12.3001 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale: «Autorizzare i tornei di poker a chiare condizioni».

2 Svolgimento della procedura di consultazione

La procedura di consultazione è stata avviata dal Consiglio federale il 30 aprile 2014 e si è conclusa il 20 agosto 2014. Dopo la decisione del Consiglio federale, la documentazione relativa alla procedura di consultazione è stata pubblicata sul sito della Cancelleria federale e dell’Ufficio federale di giustizia. Con rimando alla pagina Internet su cui è stata pubblicata la documentazione (avamprogetto, rapporto esplicativo, elenco dei destinatari), i destinatari della consultazione sono stati informati per scritto dell’avvio della procedura di consultazione.

In totale, sono state invitate a esprimere il proprio parere 129 autorità e istituzioni: i 26 Cantoni, la Conferenza dei governi cantonali (CdC), la Conferenza dei direttori cantonali compe-