Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine
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Avamprogetto e rapporto esplicativo concernente la modifica del Codice civile (Diritto in materia di adozione)
Compendio
Il diritto svizzero in materia di adozione è stato completamente riveduto negli anni
70. Da allora si sono registrati diversi sviluppi sociopolitici, in particolare un forte aumento delle comunioni di vita al di fuori del matrimonio, sia eterosessuali che omosessuali. Il diritto vigente in materia di adozione parte invece ancora dal presupposto che, in linea di principio, soltanto le persone coniugate possono adottare un minorenne. La Corte europea dei diritti dell’uomo, negli ultimi anni, ha inoltre pronunciato diverse sentenze decisive in materia, da cui risulta con chiarezza che il vigente diritto in materia di adozione non risponde più alle esigenze attuali. È pertanto opportuno rivedere il diritto in materia di adozione.
La presente revisione consacra la volontà di porre il bene del minorenne al centro delle decisioni di adozione. La possibilità di derogare a determinate condizioni per l’adozione, sempreché corrisponda o non metta in pericolo il bene del minorenne, amplia il margine d’interpretazione delle autorità così da consentire decisioni che tengono maggiormente conto del singolo caso. In presenza di motivi gravi deve ad esempio essere possibile derogare all’età minima degli adottanti, che va ridotta dagli attuali 35 a 28 anni, e la loro idoneità all’adozione va valutata nel quadro dell’esame del bene del minorenne, da effettuare nel caso concreto. Lo stesso vale per la differenza massima d’età di 45 anni tra l’adottando e la coppia adottante, che si intende introdurre nella legge.
D’importanza centrale per il bene del minorenne è inoltre l’apertura dell’adozione del figliastro: mentre il diritto vigente ammette questo tipo di adozione soltanto per le coppie sposate da almeno cinque anni, l’avamprogetto propone di estenderlo anche alle coppie che vivono in unione domestica registrata. Questa novità consentirà di eliminare le disparità di trattamento e di riconoscere anche legalmente le esistenti relazioni di fatto tra il minorenne e il patrigno o la matrigna. Quale variante si propone di permettere l’adozione del figliastro, oltre che ai partner registrati, anche alle coppie (eterosessuali od omosessuali) che convivono di fatto, presupponendo in ogni caso una durata minima della vita comune di tre anni.
Al fine di rafforzare ulteriormente la posizione dell’adottando deve inoltre essere sancito espressamente nella legge l’obbligo di sentirlo prima dell’adozione anche se è incapace di discernimento. In particolare nell’ambito dell’adozione del figliastro va inoltre esaminato in ogni singolo caso se non occorra ordinare una curatela a tutela degli interessi del minorenne nel corso della procedura.
Infine va concretizzato e in parte allentato l’obbligo del segreto dell’adozione. I genitori naturali devono pertanto poter ottenere informazioni sull’identità del figlio maggiorenne dato in adozione , sempreché questi vi abbia consentito. Va inoltre accordato ai genitori naturali il diritto di ottenere informazioni sull’adozione non atte a identificare l’adottato o i genitori adottivi, indipendentemente dall’età e dal consenso del figlio, sempreché ciò non leda i suoi interessi. Viceversa, il medesimo diritto va accordato al figlio nei confronti dei genitori del sangue.