Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine

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almeno. Secondo il diritto vigente, l’adozione del figliastro è ammessa soltanto per le coppie sposate;

l’adozione singola (art. 264b CC): una persona (coniugata o non coniugata)

può adottare da sola un minorenne (se un’adozione congiunta non è possibile, ad esempio a causa dell’incapacità di discernimento dell’altro coniuge), a condizione che l’adottante abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età.

L’adozione di un minorenne presuppone che i futuri genitori adottivi gli abbiano prodigato cure e provveduto alla sua educazione durante almeno un anno (art. 264 CC). L’adottando deve inoltre avere almeno sedici anni meno dei genitori adottivi e, se è capace di discernimento, dare il suo consenso all’adozione (art. 265 CC). È pure richiesto, in linea di principio, il consenso dei genitori del sangue (art. 265a CC).

Indipendentemente da questa condizione va verificato sempre e in ogni singolo caso se l’insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al bene dell’adottato, senza pregiudicare in modo non equo altri figli dei genitori adottivi (art. 264 CC; cfr. pure art. 3 OAdoz; art. 4 CAA; art. 21 CRC UNO24). A tal merito il Tribunale federale ha sottolineato le difficoltà della verifica di questa condizione dell’adozione: l’autorità deve valutare, sotto tutti i punti di vista (spirituale, intellettuale e fisico) 25, se la prevista adozione può effettivamente garantire il miglior sviluppo possibile della personalità dell’adottato e migliorarne la situazione. I futuri genitori adottivi devono inoltre, «per le loro qualità personali, lo stato di salute, il tempo a disposizione, la situazione finanziaria e l’idoneità a educare come pure per le loro condizioni abitative, poter offrire garanzie per la cura, l’educazione e la formazione del minore» (art. 5 cpv. 2 lett. d n. 1 OAdoz).

L’adozione di un maggiorenne presuppone invece che l’adottante non abbia discendenti (art. 266 cpv. 1 CC) e che sia dato uno dei tre motivi elencati all’articolo 266 capoverso 2 CC, ossia,

 l’adottando è durevolmente bisognoso di aiuto, per infermità mentale o fisica, e

i genitori adottivi gli hanno prodigato cure durante almeno cinque anni;

 durante la sua minore età, i genitori adottivi, per almeno cinque anni, gli hanno

prodigato cure e provveduto alla sua educazione;

 esistono altri motivi gravi ed esso ha vissuto, per almeno cinque anni, in comu-

nione domestica con i genitori adottivi.

All’adozione di un maggiorenne sono applicabili per analogia le disposizioni relative all’adozione di un minorenne (art. 266 cpv. 3 CC).

Come già menzionato al capitolo 1.4, l’articolo 28 LUD vieta l’adozione alle coppie omosessuali vincolate da un’unione domestica registrata. In una recente decisione, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione della compatibilità del divieto d’adozione previsto dall’articolo 28 LUD con la Costituzione federale e il diritto internazionale26.

24 In merito al concetto di bene del minore nel contesto dell’adozione in dettaglio cfr. Pfaffinger, Formen der Adoption, n. marg. 75 segg.

25 DTF 125 III 161, 163.

26 DTF 137 III 241, 242 seg.