Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine
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Decisivo è stato il cambiamento di funzione vissuto dall’istituzione nel corso dei decenni: se in origine si trattava soprattutto di soddisfare gli interessi dell’adottante, è in seguito emerso che l’adozione di minorenni senza famiglia o con una famiglia incompleta permetteva di creare un «focolare sicuro» in seno alla famiglia adottiva6. Gli interessi dell’adottato hanno così assunto una posizione sempre più centrale e la considerazione del bene del minorenne è diventata l’obiettivo dichiarato del legislatore moderno.
1.3 L’ampia revisione del 1972
Il legislatore svizzero ha reagito relativamente tardi a queste evoluzioni: soltanto alla fine degli anni 50 è stata avviata una revisione a più fasi del diritto della famiglia7. La revisione del diritto in materia di adozione (1957–19738) ne ha costituito la prima fase, seguita da quella del diritto della filiazione (1957–1978), del diritto matrimoniale (1968–1988), del diritto del divorzio (1976–2000) e del diritto tutorio (1993– 2013).
Nel 1962 e nel 1965 una commissione di studio istituita nel 1957 ha redatto due rapporti concernenti la revisione del diritto della famiglia che sono poi confluiti, nel 1971, nel messaggio sulla revisione del diritto in materia di adozione. Il nuovo diritto in materia di adozione è entrato in vigore il 1° aprile 19739. La principale modifica è stata quella di conferire all’adozione il carattere dell’adozione piena che comporta lo scioglimento dei vincoli di filiazione anteriori per l’adottato e la sua integrazione nella famiglia adottiva come se fosse il loro figlio naturale. È stata inoltre attribuita maggiore importanza agli interessi dell’adottato, segnatamente al suo bene. L’adozione piena ha inoltre comportato l’introduzione del segreto dell’adozione, finalizzato a consolidare la separazione dell’adottato dalla famiglia originaria e l’integrazione nella nuova famiglia.
1.4 Revisioni del diritto in materia di adozione dal 1972
Il diritto vigente si fonda ampiamente sulla revisione del 1972. Dopo aver proceduto ad alcuni adeguamenti redazionali nell’ambito della revisione del diritto della filiazione del 197610e del diritto di protezione dei minori e degli adulti nel 200811, nel 1998 il legislatore, in occasione della revisione del diritto in materia di divorzio, ha semplificato le condizioni dell’adozione del figliastro e aumentato da due a cinque anni la durata del matrimonio richiesta per l’adozione del figliastro12. Nel 2001 ha inoltre attuato le prescrizioni della Convenzione dell’Aia sull’adozione13, con la conseguenza che la durata minima delle cure prodigate, condizione per l’adozione di un minorenne, è stata ridotta da due a un anno (art. 264 CC). È stato inoltre introdotto un nuovo articolo 268c CC che sancisce il diritto di essere informato sulla propria filiazione.
6 Cfr. il messaggio sul diritto in materia di adozione, FF 1971 II 85, pag. 99.
7 Cfr. il messaggio sul diritto in materia di adozione, FF 1971 II 85, pag. 86 segg.
8 Le indicazioni degli anni si riferiscono all’inizio dei lavori di revisione fino all’entrata in vigore della revisione.
9 RU 1972 2819
10 RU 1977 237
11 RU 2011 725
12 RU 1999 1118
13 RU 2002 3988; cfr. più sotto cap. 1.7.2.