Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine
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1 L’adozione nel diritto svizzero
1.1 L’adozione prima dell’entrata in vigore del Codice civile svizzero (CC)1
L’idea che un rapporto di filiazione possa essere creato artificialmente mediante atto giuridico, e non solo attraverso la procreazione naturale, è già presente nel diritto romano2. Nel corso dei secoli, tuttavia, l’obiettivo perseguito con l’adozione ha subìto una modifica fondamentale. Se in origine si trattava di garantire a persone prive di prole il proseguimento del culto degli antenati e di preservare la loro stirpe dall’estinzione, in seguito è diventato prioritario l’obiettivo di avere un erede.
Per il diritto odierno è particolarmente importante lo sviluppo dell’adoptio minus quam plena (adozione semplice) e dell’adoptio plena (adozione piena) nel diritto tardoromano. Nel diritto moderno, queste forme di adozione caratterizzano le due fasi dell’evoluzione di tale istituzione, quasi completamente dimenticata nel Medioevo. L’adozione semplice, che non separa completamente il figlio dai genitori biologici e lo lega solo in parte alla famiglia adottiva, la si ritrova nelle codificazioni dell’Illuminismo, nel codice civile prussiano del 1794, nel Code civil francese del 1804, nel codice civile austriaco del 1811, nonché in codici civili successivi del XIX secolo, come il Codice civile italiano del 1865 e il codice civile tedesco del 18963. In Svizzera, per contro, l’adozione ha faticato a prendere piede. Fino all’entrata in vigore del CC solo pochi Cantoni avevano legiferato in materia di adozione4.
1.2 L’adozione nel CC del 1907
Il CC del 1907 prevedeva per l’adozione condizioni molto severe: gli adottanti dovevano aver compiuto almeno 40 anni e non potevano avere una discendenza legittima. Era inoltre presupposta una differenza d’età di almeno 18 anni tra gli adottanti e l’adottando. Soltanto le coppie sposate potevano adottare congiuntamente. Il CC era prudente anche per quanto riguarda gli effetti dell’adozione, nel senso che ammetteva soltanto l’adozione semplice, per cui l’adottato aveva il diritto di ereditare dai genitori adottivi ma non dai loro parenti. L’adottato, inoltre, non perdeva il diritto di ereditare dai parenti dei genitori naturali. Il rapporto di filiazione con i genitori biologici persisteva anche dopo l’adozione, unitamente in particolare al diritto di visita e all’obbligo di assistenza nei loro confronti. L’adozione poteva inoltre essere revocata in ogni momento con il consenso di entrambe le parti.
L’adozione si è affermata nel diritto svizzero, ma nel corso del tempo è emersa la necessità di rivedere il disciplinamento originario. Soprattutto le condizioni per l’adozione erano ritenute troppo severe; inoltre non soddisfaceva il fatto che l’adottato poteva essere integrato solo parzialmente nella famiglia adottiva a causa della persistenza dei legami con la famiglia naturale e della limitazione degli effetti dell’adozione. La relativa procedura era infine considerata lacunosa anche in ragione della sua complessità e della scarsa chiarezza5.
1 RS 210
2 Cfr. Schwenzer/Bachofner, pag. 77 segg.
3 Cfr. Schwenzer/Bachofner, pag. 81 segg.
4 Cfr. il messaggio sul diritto in materia di adozione, FF 1971 II 85, pag. 93; cfr. anche Pfaffinger, Formen der Adoption, n. marg. 19 seg.
5 Cfr. il messaggio sul diritto in materia di adozione, FF 1971 II 85, pag. 98.