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Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 8 pagine
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Codice civile svizzero (Dell’adozione)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,
decreta:
I
Il Libro secondo del Codice civile2 è modificato come segue:
Art. 264
1 Il minorenne può essere adottato quando gli aspiranti all’adozione gli abbiano prodigato cure e provveduto alla sua educazione, durante almeno un anno, e l’insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo iniquo, altri figli di tali persone.
2 L’adozione è in particolare possibile soltanto se gli aspiranti all’adozione sono prevedibilmente in grado, tenuto conto della loro età e delle loro condizioni personali, di provvedere ai bisogni del minorenne fino alla sua maggiore età.
3 Le condizioni dell’adozione devono essere adempite al momento della presentazione della domanda di adozione. Fanno eccezione le condizioni dell’adozione cui è possibile derogare in presenza di motivi gravi senza mettere in pericolo il bene del minorenne
Art. 264a
II. Adozione1 Coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se sono congiunta
sposati da almeno tre anni e se entrambi hanno compiuto il ventottesimo anno di età.
2 Per motivi gravi è possibile derogare all’età minima, sempreché il bene del minorenne non ne sia pregiudicato.
1 FF JJJJ (pagina)
2 RS 210 2014-...