Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/48: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 44 pagine

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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo

mieristiche conformemente all’OERic-SSS garantiscono, senza bisogno di ulteriori disposizioni speciali, che i titolari del relativo diploma SSS posseggano le competenze necessarie per esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale.

L’articolo 95 Cost. (attività economica privata) non contempla il disciplinamento dell’attività professionale nel settore pubblico. In questo caso la responsabilità di adottare le misure necessarie nell’interesse della sanità pubblica ricade sui Cantoni.

L’avamprogetto di legge si basa inoltre sull’articolo 97 capoverso 1 Cost. Questo riferimento s’impone, in quanto la protezione dei consumatori contro prestazioni offerte da persone insufficientemente qualificate costituisce un obiettivo fondamentale della LPSan e il disciplinamento della formazione e quello dell’esercizio professionale sono misure volte a raggiungerlo.

4.1.2 Compatibilità con i diritti fondamentali

Come tutte le altre attività economiche private, anche l’esercizio di una professione sanitaria rientra nel campo di tutela della libertà economica (art. 27 cpv. 1 Cost.). Le limitazioni a tale libertà devono poggiare su una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico e proporzionate allo scopo. Questa base legale viene istituita con il presente progetto di legge. L’interesse pubblico per il disciplinamento delle professioni sanitarie deriva dal diritto della popolazione di essere protetta da prestatori di servizi insufficientemente qualificati sul piano professionale. Le restrizioni alla libertà economica si limitano a quanto strettamente necessario per raggiungere lo scopo dell’atto normativo in questione. Il disciplinamento di attività economiche private esercitate sotto la propria responsabilità professionale costituisce in questo caso un intervento necessario. Nell’ottica attuale, per contro, sarebbe sproporzionato estendere questo disciplinamento anche alle attività economiche private che non vengono esercitate sotto la propria responsabilità professionale, anche se in virtù dell’articolo 95 capoverso 1 Cost. la Confederazione avrebbe la competenza di farlo.

4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Con la firma dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS, la Svizzera si è impegnata a eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone. L’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri,

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dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) disciplina appunto la libera circolazione delle persone. Il principio della non discriminazione, fissato nell’ALC in termini generici e specificato mediante diverse disposizioni particolari dell’accordo, esige che le Parti contraenti eliminino tutte le regolamentazioni che possano costituire un ostacolo alla realizzazione della libera circolazione delle persone. Un tale ostacolo potrebbe consistere nella regolamentazione nazionale dell’esercizio di determinate professioni. Nel campo delle professioni sanitarie esistono oggi disposizioni a livello cantonale che vincolano l’esercizio della professione al possesso di determinate qualifiche professionali.

L’avamprogetto di legge prevede che l’esercizio delle professioni sanitarie nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale sia soggetto all’obbligo di autorizzazione. Per l’esercizio di tali professioni si richiedono un determinato titolo di formazione nonché la padronanza di una lingua ufficiale del relativo Cantone. Questo progetto rappresenta dunque una regolamentazione dell’esercizio della professione ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS. Per non ostacolare la libera circolazione delle persone attraverso una tale regolamentazione e non compromettere al tempo stesso la qualità delle attività professionali svolte, la Svizzera ha ripreso

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