Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/48: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 44 pagine
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
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– nel contesto dell’ALC e della Convenzione AELS – la direttiva dell’UE relativa al riconoscimento
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delle qualifiche professionali , che si applica a tutte le professioni regolamentate.
Per alcune professioni, come ad esempio quelle di infermiere o di levatrice, la direttiva prevede il riconoscimento automatico, in quanto le relative formazioni sono coordinate. Per le altre professioni contemplate dal progetto di legge e non riconosciute automaticamente valgono le disposizioni generali dell’accordo, che concernono la durata e i contenuti della formazione nonché la comprova della pratica professionale. Se la durata o i contenuti della formazione variano in misura sostanziale, gli Stati hanno la possibilità di imporre misure compensative sotto forma di un percorso formativo di adattamento o di un esame attitudinale (cfr. art. 9 cpv. 2 LPSan). Nel contesto della LPSan viene pertanto applicato il sistema di riconoscimento dell’UE. Il disciplinamento proposto è quindi compatibile con gli impegni della Svizzera derivanti dall’Accodo sulla libera circolazione delle persone e dalla Convenzione AELS.
4.3 Forma dell’atto e delega di competenze legislative
L’avamprogetto comprende importanti disposizioni contenenti norme di diritto che, secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.
L’avamprogetto contiene norme di delega per l’emanazione di disposizioni da parte del Consiglio federale. La delega di competenze legislative viene effettuata in modo restrittivo e si limita alle norme che presentano un grado di concretizzazione troppo elevato da essere fissate in un testo di legge. Inoltre, essa promuove una gestione flessibile delle formazioni e consente così di reagire prontamente a eventuali nuove esigenze nel campo dell’assistenza sanitaria.
I casi in cui si delegano competenze legislative sono i seguenti:
- art. 5: Il Consiglio federale disciplina, in collaborazione con le scuole universitarie profes-
sionali e le organizzazioni del mondo del lavoro interessate, le competenze professionali che deve possedere chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor.
- art. 8 cpv. 2: Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari per la verifica delle premes-
se di cui all’articolo 7 lettera b. Esso sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie.
- art. 9 cpv. 4: La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è compe-
tente per il riconoscimento. Il Consiglio federale può delegare questo compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale emana le disposizioni relative agli emolumenti.
- art. 23: Il Consiglio federale emana le prescrizioni d’esecuzione.
5 Considerazioni sulla regolamentazione del livello di master nella legge sulle professioni sanitarie
Resta da chiarire se la LPSan deve disciplinare anche il livello di master, oltre al livello di bachelor. Per rispondere a questo interrogativo bisogna chiedersi se per garantire la sicurezza dei pazienti e l’assistenza sanitaria sia necessario un obbligo di autorizzazione per l’attività lavorativa nel settore privato di un infermiere di pratica avanzata APN ed eventualmente di altre professioni, come i fisioterapisti e gli ergoterapisti, i dietisti e le levatrici a livello di master.
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66 Direttiva 2005/36/CE