Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/52: Revisione parziale dell'ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (ordinanza sulle professioni mediche, OPMed) · 5 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
AVAMPROGETTO Rapporto esplicativo concernente la revisione parziale dell’ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed)
1. Situazione iniziale
L’ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della
1
professione nelle professioni mediche universitarie (OPMed) è entrata in vigore il 1° settembre 2008
2
insieme alla legge del 23 giugno sulle professioni mediche (LPMed). Da allora le condizioni quadro
3
sono cambiate. Il 1° settembre 2013 la direttiva UE 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali è entrata definitivamente in vigore in Svizzera. È pertanto necessario adeguare i rinvii al diritto europeo contenuti nell’OPMed (ad es. abrogazione dell’allegato 4). Sarà inoltre istituito un nuovo titolo di perfezionamento federale in chirurgia della mano.
Dal gennaio 2007, infatti, la FMH (Federazione dei medici svizzeri), in collaborazione con la SSCM (Società svizzera di chirurgia della mano), rilascia un titolo di perfezionamento di diritto privato in chirurgia della mano. La chirurgia della mano costituisce un settore scientifico, medico e metodologico autonomo, che non corrisponde più alla definizione di una semplice formazione approfondita (Schwerpunkt) né a una formazione approfondita sovradisciplinare. Con l’accreditamento del ciclo di perfezionamento in chirurgia della mano nel giugno 2013, la qualità del perfezionamento in questa disciplina è stata sottoposta a controllo statale. La chirurgia della mano sarà introdotta al numero 3 dell’allegato 1 dell’ordinanza come nuova specializzazione.
La durata di alcuni perfezionamenti sarà inoltre modificata: le specializzazioni in anestesiologia, ginecologia e ostetricia, patologia, radiologia e radio oncologia/radioterapia possono essere ridotte da sei a cinque anni, con la rinuncia all’anno di perfezionamento non specifico difficilmente controllabile. La durata della formazione in chiropratica specialistica sarà portata da due anni a due anni e mezzo perché include una formazione pratica di quattro mesi.
Per coprire i costi generati dalle procedure di riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esteri, nei seguenti casi si rivela necessario aumentare gli emolumenti amministrativi: riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri nonché definizione dei requisiti per l’ottenimento di un diploma o titolo di perfezionamento federale per i titolari di una formazione estera non riconoscibile. Sarà anche riscosso un emolumento per la verifica delle qualifiche professionali nel quadro della procedura di dichiarazione obbligatoria per i prestatori di servizi (art. 35 cpv. 1 LPMed) e per il rinnovo annuale di tale dichiarazione.
Inoltre, la prassi ha dimostrato che l’articolo 12 (designazione della professione) risulta poco comprensibile e deve pertanto essere rivisto.
1
RS 811.112.0
2
RS 811.11
3 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set. 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all’all. III sez. A n. 1 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone.