Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/52: Revisione parziale dell'ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (ordinanza sulle professioni mediche, OPMed) · 5 pagine
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accreditamento della LPMed (cfr. art. 25 cpv. 1 LPMed) ed è pertanto stato accreditato nel giugno 2013.
Allegato 2 Perfezionamento dei dentisti
Anche il titolo del numero 1 dell’allegato viene adeguato e fa ora riferimento alla direttiva 2005/36/CE.
Allegato 3 Perfezionamento dei chiropratici
Il sottotitolo dell’allegato ora fa anch’esso riferimento agli articoli 10‒15 della direttiva 2005/36/CE, concernenti il regime generale di riconoscimento di titoli di formazione. Su domanda dell’organizzazione responsabile del perfezionamento, la durata della formazione in chiropratica specialistica è stata portata da due anni a due anni e mezzo perché include una formazione pratica di quattro mesi.
Allegato 4 Riferimenti alle direttive CE citate negli articoli 4 e 12
L’ordinanza del 26 giugno 2013 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche
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professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (ODPS) abroga l’articolo 4 capoversi 3 e 4 della presente ordinanza. Inoltre, con l’attuale revisione si modifica l’articolo 12. Nel testo dell’ordinanza non figura pertanto più alcun riferimento all’allegato 4. Le direttive europee finora riportate nell’allegato 4 sono state integrate nella direttiva 2005/36/CE, ora valida anche per la Svizzera, e non sono quindi più pertinenti. L’allegato 4 può così essere abrogato.
Allegato 5 Emolumenti
Gli emolumenti concernenti il trattamento dei riconoscimenti di diplomi e titoli di perfezionamento esteri (artt. 15 cpv. 1 e 21 cpv. 1 LPMed) e le domande per la fissazione delle condizioni per l’ottenimento di un diploma federale (art. 15 cpv. 4 LPMed) o di un titolo di perfezionamento federale (art. 21 cpv. 4 LPMed) devono essere aumentati in considerazione del lavoro e delle risorse che tali procedure necessitano. Tale aumento consente di coprire tutti i costi generati dalle varie procedure. Nell’allegato 5 l’intervallo di prezzo degli emolumenti viene innalzato da 682-790 fr. a 800-1000 fr. Viene inoltre introdotto un emolumento per il trattamento delle domande di verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi ai sensi dell’articolo 35 capoverso 1 LPMed che ammonta a 800- 1000 fr. per il primo annuncio e a 150 fr. per il rinnovo dell'annuncio (cfr. numero 3a). Finora tali domande sono state equiparate ai riconoscimenti di diplomi e, di conseguenza, ora saranno fatturate in base allo stesso quadro tariffario.
3. Ripercussioni finanziarie e sul personale per la Confederazione e i Cantoni
L’aumento degli emolumenti relativi al trattamento del riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri consentirà di coprire tutti i costi generati da tali procedure, garantendo le risorse di personale necessarie allo svolgimento di questi compiti. Per le stesse ragioni, sono anche aumentati gli emolumenti relativi alle domande per la fissazione delle condizioni per l’ottenimento di un diploma o di un titolo di perfezionamento federale. Inoltre sono istituiti emolumenti anche per la nuova procedura obbligatoria di dichiarazione dei prestatori di servizi. Le modifiche qui sopra presentate non hanno altre ripercussioni finanziarie per la Confederazione.
La revisione non ha alcuna ripercussione sul piano finanziario per i Cantoni.
4. Ripercussioni per le organizzazioni professionali
Quale presupposto per l'istituzione di un nuovo titolo di perfezionamento federale in chirurgia della mano, il relativo ciclo di perfezionamento è stato accreditato nel giugno 2013. L’accreditamento vale
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