Rapporto (adattato)

Consultazione 2013/52: Revisione parziale dell'ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (ordinanza sulle professioni mediche, OPMed) · 4 pagine

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Dipartimento federale dell'interno DFI

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulle professioni mediche (OPMed)

1. Contesto

L’ordinanza del 27 giugno 2007 sulle professioni mediche (OPMed)1 deve essere aggiornata.

Innanzitutto viene inserito nell’elenco delle specializzazioni federali la chirurgia della mano, dato che dal gennaio 2007 la FMH e la SSCM (Società svizzera di chirurgia della mano) rilasciano un titolo di perfezionamento di diritto privato. La chirurgia della mano è un settore scientifico, medico e metodologico autonomo, che non corrisponde più alla definizione di una semplice formazione approfondita (Schwerpunkt) né a una formazione approfondita sovradisciplinare. Il ciclo di studio per questa specializzazione soddisfa le esigenze poste dalla LPMed. Inoltre, l’introduzione di un nuovo titolo di perfezionamento federale garantisce un controllo statale sul contenuto e la qualità del perfezionamento. La chirurgia della mano è quindi introdotta come nuova specializzazione al numero 3 dell’allegato 1. Spiegazioni più dettagliate figurano nel rispettivo commento.

Secondariamente, viene modificata la durata di alcuni perfezionamenti accreditati conformemente alla LPMed: le specializzazioni in anestesiologia, ginecologia e ostetricia, patologia, radiologia e radio oncologia/radioterapia sono state ridotte da sei a cinque anni dato che gli istituti di formazione hanno deciso di rinunciare all’anno di perfezionamento non specifico (Fremdjahr), non controllabile. I programmi di perfezionamento saranno maggiormente strutturati e resi più trasparenti. La decisione di ridurre la durata di queste specializzazioni permetterà tra l’altro di avvicinarsi alle formazioni proposte nell’UE. Viceversa, su richiesta dei chiropratici, la durata della formazione in chiropratica specialistica è stata portata da due anni a due anni e mezzo, dato che include una formazione pratica di quattro mesi.

Dal punto di vista finanziario, è necessario aumentare gli emolumenti riscossi finora per il riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri e per l’ottenimento di un diploma o di un titolo di perfezionamento federale da parte di titolari di una formazione estera non riconosciuta. L’aumento deve permettere di coprire le spese generate da queste procedure, ciò che attualmente non è il caso. Viene inoltre introdotto un emolumento per la verifica delle qualifiche professionali nell’ambito dell’obbligo di annunciarsi che incombe ai prestatori di servizi (art. 35 cpv. 1 LPMed) e per il rinnovo annuo dell’annuncio.

Infine, la modifica prevede un allineamento al diritto europeo recepito dalla Svizzera (per la quale la direttiva 2005/36/CE è entrata in vigore il 1° settembre 2013) e l’adeguamento tecnico di alcuni rinvii al diritto europeo (p. es. all’art. 12) o di titoli di disposizioni contemplate nei vari allegati all’ordinanza.

2. Commenti alle modifiche

Sezione 1: Diplomi e titoli di perfezionamento

Art. 5 cpv. 2 lett. a, j e cpv. 3 lett. b Banca dati della MEBEKO

Cpv. 2: è prevista una modifica della lettera a (soltanto nella versione francese), al fine di coordinare l’elenco dell’articolo 5 con quello contenuto nell’ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie2. Si prevede inoltre di modificare la lettera j (soltanto nella versione italiana) per allinearla alla formulazione tedesca e francese.

1 RS 811.112.0

2 RS 811.117.3