Rapporto (adattato)
Consultazione 2013/52: Revisione parziale dell'ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (ordinanza sulle professioni mediche, OPMed) · 4 pagine
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Cpv. 3: Per lo stesso motivo sarà modificata anche la lettera b (soltanto nella versione italiana).
Sezione 3: Perfezionamento
Art. 11 cpv. 3 Accreditamento dei cicli di perfezionamento
Attualmente il capoverso 3 prevede che l’autovalutazione abbia inizio quattro mesi prima della presentazione della domanda di accreditamento e che, al più tardi entro due settimane dall’inizio di tale procedura, si debba comunicare all’istanza di accreditamento in quale lingua tale rapporto sarà redatto. Queste disposizioni si sono rivelate impraticabili. Il capoverso 3 è stato quindi abrogato per facilitare alle organizzazioni responsabili del perfezionamento la procedura di autovalutazione. Le istruzioni necessarie per lo svolgimento dell’autovalutazione sono già contenute nella guida pubblicata dal DFI all’attenzione delle organizzazioni responsabili.
Sezione 4: Designazione ed esercizio della professione
Art. 12 Designazione della professione
La direttiva europea 2005/36/CE3 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, entrata in vigore a titolo definitivo in Svizzera il 1° settembre 2013, riunisce in un unico disposto le norme valide per tutte le professioni mediche universitarie. Occorre quindi adeguare i rinvii al diritto europeo contenuti nell’ordinanza, segnatamente nei capoversi 1 e 3.
Secondo l’articolo 52 di questa direttiva, i cittadini degli Stati membri dell’UE titolari di diplomi o di titoli di perfezionamento riconosciuti usano il titolo professionale dello Stato ospitante. Ciò significa che i detentori di diplomi o di titoli di perfezionamento esteri riconosciuti possono usare le stesse designazioni professionali dei titolari di diplomi o titoli di perfezionamento federali corrispondenti. Alla stessa stregua, gli articoli 15 capoverso 2 e 21 capoverso 2 LPMed prevedono che un diploma o un titolo di perfezionamento estero riconosciuto dalla MEBEKO produca in Svizzera gli stessi effetti di un diploma o di un titolo di perfezionamento federale corrispondente.
Con il rinvio alla direttiva, l’articolo 12 capoversi 1 e 3 OPMed soddisfa l’obiettivo riguardante la designazione professionale.
Allegato 1 Perfezionamento dei medici
Al numero 1 la durata delle specializzazioni in anestesiologia, ginecologia e ostetricia, patologia, radiologia, radio oncologia/radioterapia è stata ridotta da sei a cinque anni. Le organizzazioni incaricate del perfezionamento hanno deciso di rinunciare all’anno di perfezionamento non specifico (Fremdjahr) poiché non hanno il controllo sul suo contenuto. I programmi di perfezionamento saranno quindi maggiormente strutturati e resi più trasparenti. La decisione di ridurre la durata di queste specializzazioni permette di avvicinarsi alle formazioni proposte nell’UE.
Il Gruppo di studi di chirurgia della mano è stato creato nel 1966. Nel 1983 è stato trasformato nella Società svizzera di chirurgia della mano (SSCM). Dal gennaio 2007, la FMH e la SSCM rilasciano un titolo di perfezionamento di diritto privato per questa specializzazione. Il ciclo di studi soddisfa le esigenze poste dalla LPMed e corrisponde a quanto proposto negli altri cicli della medicina umana. La disciplina è ampiamente affermata in Svizzera (150 specialisti nel 2010 e 48 posti di perfezionamento).
3 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all’allegato III sezione A numero 1 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)