Rapporto (adattato)

Consultazione 2013/52: Revisione parziale dell'ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (ordinanza sulle professioni mediche, OPMed) · 4 pagine

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Poiché Tarmed include da tempo posizioni tariffarie specifiche, l'istituzione del nuovo titolo di perfezionamento federale non dovrebbe modificare la struttura tariffaria né quella dell’insegnamento post-laurea o della prassi ospedaliera. La chirurgia della mano è un settore scientifico, medico e metodologico autonomo che non corrisponde più alla definizione di una semplice formazione approfondita (Schwerpunkt) né a una formazione approfondita sovradisciplinare. Pertanto, la creazione di un titolo di perfezionamento federale ad hoc assicurerebbe il controllo statale sul contenuto e la qualità del perfezionamento in una disciplina importante, in particolare in termini di prestazioni di cure, medicina del lavoro e qualità di vita. La procedura di accreditamento del ciclo di perfezionamento da parte del DFI si è conclusa nel giugno 2013. Pertanto, la chirurgia della mano deve figurare quale nuova specializzazione al numero 3 dell’allegato.

Nella versione italiana dell’ordinanza bisogna correggere l’errore di ortografia nel titolo «medecina interna generale».

I titoli dei numeri 1 e 2 dell’allegato 1 sono stati adeguati alle modifiche europee. Ora si riferiscono agli articoli 25 e 28 della direttiva 2005/36/CE.

Allegato 2 Perfezionamento dei dentisti

Anche il titolo del numero 1 dell’allegato 2 è stato adeguato alle modifiche europee e fa ora riferimento all’articolo 35 della direttiva 2005/36/CE.

Allegato 3 Perfezionamento dei chiropratici

Il sottotitolo dell’allegato 3 è stato adeguato alle modifiche europee e fa ora riferimento agli articoli 10 - 15 della direttiva 2005/36/CE concernenti il regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione. Su domanda dei chiropratici, la durata della formazione in chiropratica specialistica è stata portata da due a due anni e mezzo e include una formazione pratica di quattro mesi.

Allegato 4 Riferimenti alle direttive CE citate negli articoli 4 e 12

L’ordinanza del 26 giugno 2013 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (ODPS)4 ha modificato l’articolo 4 della presente ordinanza che non fa più riferimento all’allegato 4. Lo stesso vale per l’articolo 12, modificato dalla presente revisione. Questo allegato è abrogato poiché la direttiva 2005/36/CE riunisce in un solo disposto le norme valide per le professioni mediche universitarie.

Allegato 5 Emolumenti

Gli emolumenti concernenti il riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri (art. 15 cpv. 1 e 21 cpv. 1 LPMed) e le domande intese a fissare le condizioni per l’ottenimento di un diploma federale (art. 15 cpv. 4 LPMed) o di un titolo di perfezionamento federale (art. 21 cpv. 4 LPMed) devono essere aumentati in considerazione del lavoro e delle risorse che tali procedure comportano. La decisione di aumentare gli emolumenti da 680 a 800 franchi dovrebbe permettere di coprire i costi generati dalle diverse procedure, ciò che non è attualmente il caso. Di conseguenza, si allarga l’intervallo di prezzo attualmente in vigore per queste procedure (da 680/790 fr. a 800/1000 fr.). Il prezzo minimo è stato fissato a 800 franchi. Se necessario, l’intervallo permette un certo margine di manovra per la determinazione degli emolumenti in casi particolari. Viene inoltre introdotto un emolumento specifico per il trattamento delle domande di verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi (art. 35 cpv. 1 LPMed). Finora tali domande sono state equiparate ai riconoscimenti di diplomi e, di conseguenza, fatturate in base allo stesso tariffario.

4 RS 935.011