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Consultazione 2013/56: Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» · 7 pagine

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Legge sulla protezione dell'ambiente RU

c. stabilisce i metodi per la valutazione degli effetti delle materie prime e dei prodotti sull'ambiente, tenendo conto del loro intero ciclo di vita e dei loro aspetti ambientali rilevanti come pure di standard riconosciuti a livello internazionale;

d. stabilisce la forma e il contenuto del rapporto;

e. disciplina la pubblicazione dei risultati del rapporto.

Art. 35f (nuovo) Messa in commercio di materie prime e prodotti

1Il Consiglio federale può stabilire requisiti per la messa in commercio di materie prime e prodotti tenendo conto di standard riconosciuti a livello internazionale, se:

a. le materie prime e i prodotti non sono stati o potrebbero non essere stati coltivati, raccolti, fabbricati o commercializzati conformemente alle disposizioni ambientali e ad altre disposizioni vigenti nel Paese d'origine; oppure

b. la coltivazione, la raccolta o la fabbricazione delle materie prime e dei prodotti inquina l'ambiente in misura rilevante.

2Il Consiglio federale può vietare la messa in commercio di tali materie prime e prodotti.

Art. 35g (nuovo) Obbligo di diligenza

1 Chiunque mette in commercio materie prime e prodotti deve applicare la diligenza dettata dalle circostanze e garantire che le merci rispettano le prescrizioni secondo l'articolo 35f.

2Il Consiglio federale può in particolare:

a. disciplinare in dettaglio il genere e l'entità delle misure da adottare nell'ambito dell'obbligo di diligenza;

b. sottoporre a un obbligo di notifica l'importazione di determinati materie prime e prodotti e;

c. stabilire di quali informazioni sui prodotti e sulle materie deve disporre chi li mette in commercio;

d. prevedere la rispedizione e il sequestro di materie prime e prodotti.

3Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di diligenza se il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 35f è garantito in altro modo.

Art. 35h (nuovo) Tracciabilità

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35f, il Consiglio federale può prescrivere ai fabbricanti, agli importatori e ai commercianti l’adozione di misure idonee per la tracciabilità di materie prime e prodotti.