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Consultazione 2013/56: Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» · 7 pagine
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Legge sulla protezione dell'ambiente RU
Art. 41 cpv. 1
1La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a–29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis(tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1–4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a–35c (tasse d'incentivazione), 35e–35h (rapporto su materie prime e prodotti, messa in commercio di materie prime e prodotti,, obbligo di diligenza e tracciabilità), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (messa in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.
Art. 41a, cpv. 2 e 3
2Possono:
a. promuovere la conclusione di accordi settoriali fissando obiettivi quantitativi e scadenze;
b. concordare obiettivi quantitativi e scadenze direttamente con le aziende e le organizzazioni economiche.
3Prima di emanare prescrizioni d’esecuzione, esaminano le misure prese su base volontaria dall'economia. Per quanto possibile e necessario, nel diritto d’esecuzione riprendono, parzialmente o totalmente, accordi settoriali e accordi stipulati con organizzazioni economiche.
Art. 49 cpv. 1
1La Confederazione promuove in collaborazione con i Cantoni la formazione e il perfezionamento delle persone incaricate di svolgere i compiti previsti dalla presente legge.
Art. 49a (nuovo) Informazione e consulenza
Nell'ambito dei suoi compiti, la Confederazione può sostenere progetti d'informazione e consulenza volti a promuovere l'uso efficiente delle risorse.
Art. 53 cpv. 1 lett. abis(nuovo)
1La Confederazione può concedere contributi:
abisa istituzioni internazionali che elaborano basi scientifiche per un miglioramento dell'uso efficiente delle risorse;
Art. 61 cpv. 1 lett. mbis(nuovo)
1È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente: