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Consultazione 2013/56: Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» · 7 pagine

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Legge sulla protezione dell'ambiente RU

2Il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di autorizzazione altri impianti per lo smaltimento dei rifiuti, se ciò è necessario a causa delle dimensioni degli impianti e delle proprietà o della composizione dei rifiuti in essi trattati.

3Il Consiglio federale emana prescrizioni tecniche e organizzative sugli impianti di smaltimento dei rifiuti, in particolare sullo stato della tecnica, sulla prova della necessità e sulla durata dell'autorizzazione. Nei limiti del possibile tiene conto dell'uso efficiente delle materie prime e dell’efficienza energetica.

Art. 32abiscpv. 1 seconda frase

1.... I proventi della tassa di smaltimento anticipata, comprensivi degli interessi e al netto delle spese di esecuzione, sono utilizzati per finanziare lo smaltimento dei rifiuti da parte di privati o enti di diritto pubblico.

Titolo prima dell'art. 35d (nuovo)

Capitolo 7: Riduzione del carico inquinante causato da materie prime e prodotti

Art. 35d (nuovo) Informazione sui prodotti

1Il Consiglio federale può prescrivere che:

a. i fabbricanti, gli importatori e i commercianti di prodotti la cui fabbricazione, utilizzo o smaltimento inquina in misura rilevante l'ambiente devono informare gli acquirenti sugli effetti di questi prodotti sull'ambiente;

b. i fabbricanti, gli importatori e i commercianti che informano sugli effetti ambientali di prodotti senza che sussista un obbligo secondo la lettera a devono rispettare i requisiti previsti dal Consiglio federale.

2Il Consiglio federale stabilisce:

a. i metodi per la valutazione degli effetti dei prodotti sull'ambiente, tenendo conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei loro aspetti ambientali rilevanti come pure di standard riconosciuti a livello internazionale;

b. la modalità in cui deve avvenire l'informazione.

Art. 35e (nuovo) Rapporto su materie prime e prodotti

1Il Consiglio federale può obbligare categorie di fabbricanti e commercianti a valutare gli effetti sull'ambiente di materie prime e prodotti con un carico inquinante rilevante e a fare rapporto alla Confederazione.

2Il Consiglio federale:

a. definisce le categorie di fabbricanti e commercianti che hanno l'obbligo di fare rapporto;

b. definisce le materie prime e i prodotti per i quali deve essere fatto rapporto;