Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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Rapporto

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Protezione insufficiente dei clienti nel diritto vigente

Le prescrizioni del diritto svizzero in materia di mercati finanziari dovrebbero proteggere i clienti – ovvero creditori, investitori e assicurati – da comportamenti illeciti dei fornitori di servizi finanziari e rafforzare la loro fiducia in un mercato stabile e funzionante. Questo obiettivo viene già perseguito nell’ambito del diritto vigente attraverso numerosi provvedimenti. L’autorizzazione a operare e la vigilanza di determinati fornitori di servizi finanziari favoriscono una certa solidità del mercato finanziario svizzero, mentre l’intervento con strumenti di vigilanza permette di evitare o di eliminare rapidamente ed efficacemente situazioni illegali presso gli assoggettati alla vigilanza. Tuttavia, oltre a questa vigilanza prudenziale, anche il comportamento dei fornitori di servizi finanziari nei confronti dei loro clienti e una trasparenza adeguata sugli strumenti finanziari offerti costituiscono elementi essenziali per garantire una sufficiente protezione dei clienti.

Il diritto vigente presenta regolamentazioni diverse e lacune proprio nell’ambito di tali norme in materia di comportamento e prodotti. Spesso i clienti possiedono poche informazioni riguardo ai diversi fornitori di servizi finanziari. Ad esempio, non devono ricevere delucidazioni dettagliate in merito alla portata della vigilanza su un fornitore di servizi finanziari (gli intermediari assicurativi non vincolati devono soddisfare requisiti meno rigorosi rispetto a un’impresa di assicurazione, sebbene entrambi siano considerati sottoposti a sorveglianza secondo il diritto vigente). Inoltre i clienti non sono sempre sufficientemente informati sul servizio vero e proprio. In generale il fornitore di servizi finanziari non ha neppure l’obbligo, prima di concludere un’operazione, di informarsi sulle conoscenze e sull’esperienza dei clienti ed eventualmente di avvertirli riguardo all’inadeguatezza dell’operazione. Inoltre le prescrizioni svizzere in materia di pubblicazione del prospetto per i prodotti finanziari sono differenziate e lacunose. Ad esempio le azioni di una società svizzera non quotate in borsa possono essere offerte pubblicamente, senza che agli investitori debbano essere spiegati i rischi e le opportunità dell’offerta. Inoltre per i clienti i prospetti risultano spesso troppo dettagliati e poco chiari. Nel diritto vigente l’emittente di strumenti finanziari non ha l’obbligo di mettere a disposizione una documentazione sintetica e facilmente comprensibile sul prodotto. Le decisioni di acquisto dei clienti si basano dunque regolarmente sui materiali pubblicitari messi a disposizione dall’offerente del prodotto. Ciò può dare adito a malintesi e false aspettative.

Il diritto vigente presenta lacune specifiche nell’ambito dell’applicazione del diritto privato. Nelle procedure civili gli strumenti e le possibilità si rivelano spesso troppo difficili, rischiosi o, semplicemente, insufficienti, al punto che i clienti non riescono a far valere le proprie pretese di diritto privato nei confronti dei fornitori di servizi finanziari oppure vi rinunciano a priori. Ad esempio il cliente che agisce in giudizio spesso non riesce a dimostrare un comportamento (scorretto), contravvenente ai