Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
internazionale e attribuiscono importanza sia ai clienti provenienti dall’estero che usufruiscono di servizi finanziari in Svizzera (inbound) sia al proprio accesso ai mercati esteri (outbound). L’accesso al mercato dei fornitori di servizi finanziari che operano a livello transfrontaliero è disciplinato in maniera diversa nel mondo. Tuttavia, il rispetto e l’attuazione di determinati standard normativi minimi nello Stato in cui ha sede il fornitore di servizi finanziari costituiscono solitamente presupposti importanti per le offerte transfrontaliere.
1.2 La nuova normativa proposta
L’avamprogetto si compone di una legge sui servizi finanziari (LSF) e di una legge sugli istituti finanziari (LIFin). La LSF (cfr. n. 1.3) disciplina le condizioni per la fornitura di servizi finanziari e per l’offerta di strumenti finanziari. La LIFin (cfr. n. 1.4) sottopone gli istituti finanziari che esercitano a titolo professionale la gestione patrimoniale per conto di terzi a una normativa coerente in materia di vigilanza. Le due leggi intendono migliorare la protezione dei clienti (cfr. n. 1.1.1) e creare condizioni comparabili per i fornitori di servizi finanziari (cfr. n. 1.1.2). Nel contempo la normativa considera le diverse peculiarità dei fornitori di servizi finanziari e degli strumenti finanziari nonché le molteplici esigenze dei vari segmenti di clientela. I due atti legislativi si basano sulle prescrizioni esistenti in materia di diritto prudenziale. Le prescrizioni consolidate del diritto vigente vengono recepite e, se necessario, riunite secondo un approccio intersettoriale. Le novità riguardano in particolare i seguenti settori:
– Per le operazioni che vanno al di là della mera esecuzione di mandati dei clienti (execution-only), i fornitori di servizi finanziari devono informarsi previamente sulle conoscenze e sull’esperienza dei clienti nonché verificare se la tipologia di prodotto o il servizio sono adeguati. A questa verifica i fornitori di servizi finanziari sono già tenuti in misura analoga ai sensi del diritto vigente sulla base di un rapporto di diritto civile e, in particolare, delle norme concernenti il mandato. La tenuta di conti e depositi rimane possibile senza particolari verifiche. La LSF non contempla altresì le attività nell’ambito dei crediti. Fanno eccezione i crediti utilizzati direttamente per l’esecuzione di operazioni con strumenti finanziari.
– Per quanto concerne i prodotti, gli attuali obblighi di pubblicazione di un prospetto previsti per le azioni, le obbligazioni di prestiti e altri strumenti finanziari quotati sono sostanzialmente estesi a tutti i titoli di partecipazione e di credito offerti pubblicamente ai clienti privati. Sono previste diverse deroghe in base al tipo di offerta e al genere di valori mobiliari. Vengono inoltre concesse agevolazioni agli emittenti che devono sottoporre il proprio conto annuale soltanto a una revisione limitata.
– Analogamente al documento previsto nell’ambito degli investimenti collettivi con le «informazioni chiave per gli investitori» dovrà essere consegnato un «foglio informativo di base» per tutti gli strumenti finanziari offerti ai clienti privati. Tale documento non deve essere redatto per l’offerta di azioni.
– Le prescrizioni in materia di comportamento e di prodotti devono essere adeguate al segmento di clientela di volta in volta interessato. Si distingue tra clienti privati e clienti professionali. I clienti istituzionali costituiscono un