Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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sottogruppo dei clienti professionali (art. 4). I fornitori di servizi finanziari possono presumere che i clienti professionali dispongano delle conoscenze e dell’esperienza necessarie relative ai servizi e agli strumenti finanziari. La segmentazione della clientela prevista dalla LSF ricalca pertanto la segmentazione consolidata prevista dalla legislazione sugli investimenti collettivi. Questo vale anche per le possibilità di rinunciare alla protezione (opting-out) o di beneficiarne (opting-in). I clienti sono liberi di commerciare con tutti gli strumenti finanziari disponibili sui mercati.
– I fornitori esteri di servizi finanziari saranno chiamati a osservare le mede-
sime norme di comportamento dei fornitori svizzeri. In linea di principio i clienti godranno così della stessa protezione di cui usufruirebbero se ricorressero a servizi di un fornitore svizzero. Tuttavia, anche con la nuova normativa l’attuazione delle prescrizioni nei confronti dei fornitori esteri di servizi finanziari è più difficile. In particolare l’autorità di vigilanza non dispone degli stessi strumenti di controllo e di applicazione previsti per i fornitori svizzeri di servizi finanziari sottoposti a vigilanza.
– L’istituto degli organi di mediazione deve essere rafforzato ed esteso a tutti i
servizi finanziari. Tuttavia, all’organo di mediazione continuerà a non essere attribuita alcuna competenza decisionale, in modo da non limitare il suo margine di manovra in qualità di intermediario. Per far valere i diritti in modo più semplice vengono inoltre proposte, in alternativa, una soluzione con un tribunale arbitrale o una nuova forma di finanziamento delle spese processuali (Fondo per le spese processuali). Sono infine previsti strumenti della tutela giurisdizionale collettiva, tra cui, in particolare, una procedura di transazione di gruppo e un’azione collettiva.
– La LIFin si propone di disciplinare in un unico atto normativo la vigilanza
prudenziale su tutti gli istituti finanziari che esercitano l’attività di gestione patrimoniale. Oltre alle banche, alle società di intermediazione mobiliare e alle direzioni dei fondi, le nuove prescrizioni della LIFin riguardano anche i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. I gestori di patrimoni individuali e di patrimoni della previdenza professionale saranno parimenti sottoposti a una vigilanza prudenziale.
– I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e i gestori di valori
patrimoniali di istituti di previdenza svizzeri vengono ora designati come «gestori patrimoniali qualificati» e «asset manager». Essi sono tenuti a soddisfare esigenze più severe rispetto ai gestori di patrimoni individuali.
– A tenore della LIFin i gestori patrimoniali qualificati sottostanno alla vigi-
lanza della FINMA. Per la vigilanza prudenziale sui gestori patrimoniali non qualificati vengono prospettate due varianti da valutare nella consultazione: una vigilanza da parte della FINMA oppure da parte di un organismo di vigilanza sottoposto a sua volta alla vigilanza della FINMA. I gestori patrimoniali esistenti possono avvalersi di una clausola di salvaguardia dei diritti acquisiti e non sottostanno ad alcuna vigilanza prudenziale se hanno maturato sufficiente esperienza e si limitano a continuare a gestire i clienti esistenti.
– La LIFin prevede un sistema a cascata per le autorizzazioni. Il livello più e-
levato di autorizzazione comprende ora anche il livello o i livelli di autorizzazione sottostanti. Tale sistema non esonera tuttavia dal rispetto degli obblighi previsti per ogni attività esercitata, bensì unicamente dall’ottenimento