Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/70: Ordinanza del DEFR concernente i contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell'alpe · 3 pagine
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Ordinanza del DEFR concernente i contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell'alpe
riferimento. A oggi i produttori non dispongono di un'identità visiva comune per i prodotti provenienti dalla regione di montagna o alpestre, che consentirebbe di coordinare gli sforzi a livello di smercio o di comunicazione di marketing e nemmeno i consumatori possono avvalersi di uno strumento d'identificazione uniforme, che li agevolerebbe nella scelta dei prodotti da acquistare.
5. Rapporto con il diritto internazionale
Il reciproco riconoscimento dell'impiego della denominazione dei prodotti di montagna e dell'alpe non rientra nell'Accordo agricolo tra la Svizzera e l'UE. Nel contesto europeo, l'ODMA finora è l'unico testo normativo di questo genere; tuttavia l'UE sta elaborando una base legale per la protezione dei prodotti di montagna. Il 13 settembre 2012 il Parlamento europeo ha emanato il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il quale prevede anche un'indicazione di qualità facoltativa per i prodotti di montagna. A seconda degli sviluppi a livello di UE occorre appurare in quale misura nell'ambito di una più stretta collaborazione si possa disciplinare, nel quadro di un accordo, il reciproco riconoscimento delle disposizioni tra la Svizzera e l'UE e migliorare l'accesso al mercato dei prodotti di montagna e dell'alpe di entrambe le parti. Oltre all'ODMA, anche i rispettivi contrassegni ufficiali potrebbero servire da modello per una definizione comune, transfrontaliera dei prodotti di montagna e dell'alpe nella regione di montagna europea.
Considerato che l'ODMA, la quale funge da base per l'impiego dei contrassegni ufficiali, è applicabile esclusivamente per i prodotti agricoli svizzeri e per le derrate alimentari da essi ottenute, non è consentito impiegare i contrassegni per i prodotti importati. A seconda degli sviluppi nella collaborazione con l'UE in questo ambito, in un secondo tempo va appurato in quale misura l'impiego dei loghi potrebbe essere possibile anche per produttori esteri i cui standard di produzione adempiono le condizioni dell'ODMA.
6. Entrata in vigore
La nuova ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
7. Basi legali
La base legale è costituita dall'articolo 9 capoverso 3 dell'ordinanza del 25 maggio 20112 concernente l’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute.
2RS 910.19