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Consultazione 2013/79: Modifica dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sulla garanzia di origine (OGO): garanzie di origine, rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, etichettaEnergia, disposizioni penali · 27 pagine

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Ordinanza 730.01

Appendice 3.818 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2)

Indicazione del consumo di energia dei condizionatori d’aria per uso domestico

N. 2.1

2.1 L’indicazione del consumo di energia e delle altre caratteristiche degli

apparecchi, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati da I a VII del regolamento delegato (UE) n. 626/201119. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

4 Disposizioni transitorie

Gli apparecchi per i quali l’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura erano state effettuate in base al diritto previgente possono essere commercializzati al massimo fino al 30 giugno 2014 e ceduti al massimo fino al 31 dicembre 2015.

18 Introdotta dal n. II cpv. 3 dell’O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411). Aggiornata dal n. IV dell’O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4799).

19 Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria, GU L 178 delL 6.7.2011, pagg. 1-72.