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Consultazione 2013/79: Modifica dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sulla garanzia di origine (OGO): garanzie di origine, rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, etichettaEnergia, disposizioni penali · 27 pagine

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730.01 Energia

Art. 3isexies cpv. 2 lett. b

2 La rimunerazione viene adeguata alla nuova potenza totale a partire dalla messa in esercizio dell’ampliamento o del rinnovo. Essa è calcolata:

b. per altre tecnologie di produzione: secondo il tasso di rimunerazione determinante al momento della prima messa in esercizio in virtù dell’articolo 3b capoverso 1bis.

Art. 10 Titolo e cpv. 1 e 5

Esigenze in materia di efficienza energetica nonché

di commercializzazione e cessione

1 Le esigenze in materia di efficienza energetica nonché di commercializzazione e cessione di impianti e apparecchi sono disciplinate nelle appendici 2.1–2.14.

5 Le esigenze in materia di efficienza energetica nonché di commercializzazione e cessione di cui alle appendici 2.1–2.14 si applicano anche a persone che si procurano i relativi impianti e apparecchi per uso proprio professionale.

Art. 11 Titolo e cpv. 1 e 2

Indicazione del consumo specifico di energia e di altre caratteristiche

1 Chi commercializza o cede impianti, veicoli e apparecchi che, conformemente all’articolo 7 capoverso 1, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica deve indicare il relativo consumo specifico di energia nonché le caratteristiche richieste nelle appendici 2.1-3.8.

2 Il consumo di energia e di altre risorse nonché i benefici sono indicati in modo uniforme e comparabile per i modi di funzionamento determinanti. Le esigenze per quanto riguarda contenuto, forma e presentazione delle indicazioni sono fissate nelle appendici.

Art. 28 lett. b e h

È punito secondo l’articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

b.2 in caso di commercializzazione o cessione di veicoli, impianti e apparecchi non indica o indica in modo incompleto o falso quanto prescritto nell’articolo 11;

h. utilizza etichette, contrassegni, simboli o diciture che possono essere confusi con le indicazioni di cui all’articolo 11.

2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2411).