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Consultazione 2013/79: Modifica dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sulla garanzia di origine (OGO): garanzie di origine, rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, etichettaEnergia, disposizioni penali · 27 pagine
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730.01 Ordinanza sull’energia (OEn)
Modifica del …. 2014
Il Consiglio federale svizzero,
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I
L’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:
Art. 1d cpv. 1, 2 e 4 lett. d
1 Chi produce elettricità e la immette in rete può far registrare l’impianto di produzione dall’organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore (organismo di rilascio). Può inoltre far regolarmente registrare l’elettricità prodotta da questo impianto e farsi rilasciare le relative garanzie di origine.
2 Per gli impianti di produzione con una potenza allacciata superiore a 30 kVA è obbligatorio registrare l’impianto, l’elettricità prodotta e la garanzia di origine.
4 L’organismo di rilascio deve annullare l’ulteriore uso della garanzia di origine se essa:
d. è rilasciata per elettricità non ceduta perché utilizzata per coprire il consumo proprio.
Art. 3e cpv. 3,4 e 5
3 Gli adeguamenti si applicano agli impianti che sono stati messi in esercizio dopo la loro entrata in vigore. Il DATEC può prevedere eccezioni per quegli impianti per i quali il produttore ha ricevuto una decisione positiva.
4 Il DATEC può prevedere nelle appendici un adeguamento del calcolo dei prezzi di costo e della rimunerazione anche per gli impianti che erano già stati messi in esercizio in precedenza, in particolare per evitare utili o perdite eccessivi o incentivi negativi. L’adeguamento si applica anche quando il produttore riceve già una rimunerazione per il proprio impianto.
5 Il nuovo tasso di rimunerazione risultante viene nuovamente abbassato annualmente nella misura della riduzione solo a partire dall’anno successivo.