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Consultazione 2013/79: Modifica dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sulla garanzia di origine (OGO): garanzie di origine, rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, etichettaEnergia, disposizioni penali · 27 pagine

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730.01 Energia

Appendice 2.510 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione delle asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete

N. 5 lett. d

5 I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 6112111 e la relativa classificazione in base al regolamento delegato (UE) n. 392/201212.

N. 7.1 lett. b

7.1 L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura devono essere con-

formi, fatta eccezione per il contrassegno UE:

b. al regolamento delegato (UE) n. 392/201213.

N. 9

9 Disposizione transitoria relativa alla modifica del...

Gli apparecchi per i quali era necessaria, in base al diritto previgente, l’indicazione relativa al consumo di energia e l’etichettatura secondo la direttiva 95/13/CE, possono essere commercializzati fino al 30 giugno 2014 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2015.

10 Originaria appendice 3.2. Introdotta dal n. II cpv. 1 dell’O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4799).

11 Vedi nota al n. 3.

12 Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico, GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1.

13 Vedi nota al n. 5.