Progetto
Consultazione 2013/79: Modifica dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sulla garanzia di origine (OGO): garanzie di origine, rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, etichettaEnergia, disposizioni penali · 27 pagine
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Ordinanza 730.01
Categoria di impianto Classe di potenza Rimunerazione di
base
(cent./kWh)
Categoria 1 ≤300 kW 17.1
≤1 MW 10.8
≤10 MW 6.0
Categoria 2 ≤10 kW 31.3
≤50 kW 23.1
≤300 kW 15.6
≤1 MW 10.8
≤10 MW 6.0
3.3 Bonus secondo i livelli di pressione: l’ammontare del bonus secondo i livelli di pressione è calcolato sulla base del dislivello lordo dell’impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di dislivello:
Classe di dislivello (m) Bonus (cent./kWh)
Messa in esercizio
entro il 31.12.2013 dal 1.1.2014
≤5 4.5 6.1
≤10 2.7 3.7
≤20 2 2.7
≤50 1.5 2.0
>50 1 1.3
3.4 Bonus per le opere idrauliche: se la quota destinata alla realizzazione delle opere idrauliche secondo lo stato della tecnica (condotte forzate incluse) è inferiore al 20 per cento dei costi di investimento complessivi del progetto, il diritto al bonus per le opere idrauliche decade. Se tale quota è superiore al 50 per cento, si ha diritto al bonus completo. Per i valori compresi fra il 20 e il 50 per cento viene effettuata un’interpolazione lineare secondo il seguente grafico. Il bonus è calcolato sulla base della potenza equivalente dell’impianto, pro rata rispetto alle classi di potenza. L’UFE stabilisce in una direttiva le misure che beneficiano di un bonus per le opere idrauliche. Le misure di cui all’articolo 83a LPAC o all’articolo 10 LFSP non sono computabili ai fini del bonus.
Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione non hanno diritto a questo bonus.