Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine

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Invece di un elenco dei settori relativamente statico, in alternativa si potrebbe introdurre l’obbligo di documentazione per le singole imprese. Si potrebbe ipotizzare un rapporto esportazione / cifra d’affari da definire, a partire dal quale le imprese hanno diritto a ricevere una restituzione della tassa. Inoltre, dovrebbe valere un criterio per le importazioni e la concorrenza, affinché fossero considerate anche le imprese che competono con aziende internazionali sul mercato svizzero. Tuttavia, non si hanno esperienze in quest’ambito, perlomeno in Svizzera. L’importo esatto e la struttura del rapporto esportazioni / cifra d’affari o del criterio per le importazioni e la concorrenza nonché l’attuazione pratica (fattibilità / costi) dovrebbe essere determinato in base a uno studio dettagliato.

Entrambe le procedure si differenziano essenzialmente per quanto concerne il livello a cui viene fatta la verifica. Nella prima procedura non vengono considerate le singole imprese,

ma le medie di settore. Nella seconda procedura viene effettuata una verifica presso le singole imprese. Di conseguenza, essa è più mirata dell’elenco dei settori.

5.2.2.4 Controprestazione

In linea di principio, alle imprese che hanno diritto al rimborso deve essere richiesta una controprestazione nella forma di una convenzione sugli obiettivi che potrebbe essere abbinata a un obbligo di investimento. Le deroghe alle eccezioni si prefiggono di mantenere la competitività internazionale delle imprese che consumano molta energia e generano notevoli quantità di gas serra e che sono in concorrenza a livello internazionale. Se viene data priorità a questo aspetto, si dovrebbe garantire l’esenzione con richieste minime. Ogni controprestazione, sia essa una convenzione sugli obiettivi con o senza obbligo di investimento, impone alle imprese costi supplementari, da cui dovrebbero essere esonerate. Tuttavia, un’esenzione senza controprestazione non è appropriata per motivi di solidarietà.

Nel caso di una convenzione sugli obiettivi si devono adottare solo misure economiche in modo da limitare l’aggravio delle imprese. Poiché le convenzione sugli obiettivi si estendono su più anni e si deve controllare regolarmente il loro conseguimento, un’impresa deve impostare una relazione a lungo termine con la Confederazione. I costi per la definizione degli obiettivi e il loro monitoraggio sono a carico dell’impresa. Nel caso sussista un obbligo di investimento, contrariamente alla convenzione sugli obiettivi, l’impresa non può disporre liberamente delle risorse, ma esse devono essere impiegate a destinazione vincolata.

È stata esaminata la conformità con la legislazione in materia di concorrenza e la costituzionalità del rimborso del supplemento sui costi di trasferimento delle reti ad alta tensione in relazione all’iniziativa popolare 12.400. Si è constatato che in linea di principio le disposizioni non sono in conflitto con il diritto dell’UE. Anche la costituzionalità è stata confermata. Nella definizione delle nuove disposizioni deve essere nuovamente verificata la legittimità in relazione a e nel contesto di nuove norme sovraordinate.

Attualmente sono in discussione due diverse varianti per strutturare una controprestazione per le imprese che hanno diritto alla restituzione della tassa:

(1) con una convenzione sugli obiettivi senza obbligo di investimento

(2) con una convenzione sugli obiettivi con obbligo di investimento.