Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/97: Revisione parziale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) · 5 pagine
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
parziale dell'ORCN. Si prevede che la presente modifica di ordinanza sarà adottata nel primo semestre 2014.
2. Modifiche nell'articolo 4 capoverso 1 ORCN
2.1 Nuova copertura parziale per i danni che si verificano nonostante il ri-
spetto dei valori limite di radioattività
Verso la fine dei lavori preparatori alla revisione totale dell'ORCN, l'UFE ha rilevato che gli assicuratori privati avevano introdotto nelle loro polizze assicurative un limite inferiore di trenta milioni di franchi svizzeri per un tipo particolare di danni nucleari. Si tratta di danni che si verificano nonostante il rispetto dei valori limite di radioattività previsti. Gli assicuratori privati erano dell'opinione che tali danni non dovessero essere considerati danni nucleari ai sensi della legislazione sulla responsabilità civile in materia nucleare e che, di conseguenza, non dovessero essere assicurati secondo la LRCN.
Ciò non corrisponde all'attuale situazione giuridica. La legislazione sulla responsabilità civile in materia nucleare prevede una responsabilità causale aggravata dell'esercente di un impianto nucleare per quanto riguarda i danni nucleari. Secondo il diritto svizzero, l'esclusione della responsabilità per dimostrazione della diligenza è possibile solo nel caso della responsabilità causale semplice. Di conseguenza, siccome il titolare di un impianto nucleare è responsabile civilmente anche per i danni che si verificano nonostante il rispetto dei valori limite di radioattività, questi ultimi devono per legge essere assicurati (art. 11 cpv. 1 LRCN in combinato disposto con art. 3 cpv. 1 ORCN, art. 12 LRCN).
Gli assicuratori privati devono garantire la copertura sulla base dei criteri fissati dalla legislazione sulla responsabilità civile in materia nucleare. L'esclusione dalla copertura privata è ammessa solamente se il danno nucleare è citato esplicitamente nell'articolo 4 ORCN (in questo caso la copertura è fornita dalla Confederazione che, a tale scopo, riscuote premi sotto forma di contributi). L'UFE ha informato al riguardo gli assicuratori privati.
Il pool svizzero per l'assicurazione dei rischi nucleari ha quindi esaminato se era possibile predisporre sul mercato internazionale della riassicurazione la copertura completa per i danni nucleari che si verificano nonostante il rispetto dei valori limite di radioattività. Risultato di questi accertamenti: per questi danni, gli assicuratori privati ritengono sostenibile in futuro una copertura di 500 milioni di franchi svizzeri (ovvero il 50% della somma di copertura privata).
Per rendere possibile questa nuova copertura parziale è necessaria una modifica dell'articolo 4 dell'ORCN vigente. Inoltre anche i contributi da versare alla Confederazione devono essere adeguati alla nuova situazione (art. 5 cpv. 1 dell'ORCN vigente). L'UFE ha informato gli esercenti della mutata disponibilità degli assicuratori privati a fornire la copertura. Per il ricalcolo dei contributi da versare alla Confederazione è stato commissionato uno studio (cfr. n. 3.1).