Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/97: Revisione parziale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) · 5 pagine
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
Nuovo contributo in Attuale contributo in Impianto nucleare CHF CHF
Beznau I+II 2 307 000 2 253 000
Mühleberg 1 359 000 1 328 000
Gösgen 1 734 000 1 693 000
Leibstadt 1 734 000 1 693 000
Reattore dell'Università di
Basilea 35003500
Deposito intermedio di Wü-
renlingen 248 000 241 000
3.2 Copertura parziale per i danni causati da atti terroristici
Com'è stato finora il caso, gli assicuratori privati possono escludere dalla copertura i danni causati da atti terroristici per un importo compreso fra 500 milioni e 1 miliardo di franchi svizzeri. Deve solamente essere cancellato il passaggio "causati da atti terroristici contro i quali non è possibile proteggersi mediante un dispendio sopportabile" (ultima parte dell'art. 4 cpv. 1 lett. a bisORCN).
L'introduzione dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a bisORCN è dovuta, come detto, agli avvenimenti dell'11 settembre 2001. Da allora gli assicuratori privati non sono più in grado di reperire sul mercato assicurativo internazionale risorse sufficienti per garantire una copertura superiore a 500 milioni di franchi svizzeri per i danni causati da atti terroristici.
I documenti preparatori della revisione non forniscono elementi per comprendere come mai sia stata scelta la formulazione "contro i quali non è possibile proteggersi mediante un dispendio sopportabile". Dal rapporto esplicativo in merito alla revisione parziale allora effettuata e dalla proposta al Consiglio federale si evince unicamente che gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 avevano sostanzialmente mutato la situazione sul mercato assicurativo, che gli assicuratori privati, di conseguenza, erano stati costretti a limitare a 500 milioni di franchi la copertura per i danni causati da atti terroristici e che l'ordinanza doveva quindi essere modificata.
Finore né la Confederazione, né gli assicuratori privati sono partiti dal presupposto che solo una parte dei danni causati da atti terroristici doveva essere esclusa dalla copertura privata. I premi della Confederazione e degli assicuratori privati non devono quindi essere adeguati nell'ottica della modifica dell'articolo 4 capoverso 1 lettera abisORCN.