Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/97: Revisione parziale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) · 5 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

2.2 Adeguamento per i danni causati da atti terroristici

Secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera abisdell'ORCN del 5 dicembre 1983 (RS 732.441), l'assicuratore privato può escludere dalla copertura i danni nucleari, compresi tra 500 milioni e 1 miliardo di franchi, causati da atti terroristici contro i quali non è possibile proteggersi mediante un dispendio sopportabile. Questa disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2003 ed è stata inserita nell'ordinanza in seguito all'attentato terroristico dell'11 settembre 2001 al World Trade Center di New York. A causa della mutata situazione sul mercato assicurativo, gli assicuratori privati non erano più in grado di mettere a disposizione la copertura completa di 1 miliardo di franchi svizzeri per i danni causati da atti terroristici.

Negli ultimi tempi, gli assicuratori privati criticano la formulazione contenuta nella vigente ORCN, secondo cui essi possono escludere dalla copertura solo i danni nucleari causati da atti terroristici contro i quali non è possibile proteggersi mediante un dispendio sopportabile. In conseguenza di questa formulazione, i danni causati da atti terroristici contro i quali è possibile proteggersi mediante un dispendio sopportabile dovrebbero essere coperti dagli assicuratori privati fino a una somma di 1 miliardo di franchi svizzeri. Gli assicuratori privati non disporrebbero però delle necessarie capacità di raccolta sul mercato assicurativo internazionale per coprire interamente questi danni.

In considerazione delle possibilità degli assicuratori privati, occorre cancellare il passaggio "contro i quali non è possibile proteggersi mediante un dispendio sopportabile".

3. Calcolo dei contributi

3.1 Danni che si verificano nonostante il rispetto dei valori limite di radioat-

tività

I danni nucleari che si verificano nonostante il rispetto dei valori limite di radioattività devono essere esclusi dalla copertura privata nella misura in cui superano l'importo di 500 milioni di franchi svizzeri. Di conseguenza, in futuro la Confederazione sarà chiamata a coprire un rischio che, secondo la legge, doveva finora essere sostenuto dagli assicuratori privati (art. 12 LRCN) e, a tale scopo, riscuoterà premi sotto forma di contributi (art. 14 LRCN). L'UFE ha quindi conferito al prof. Hato Schmeiser, titolare della cattedra di gestione dei rischi ed economia delle assicurazioni dell'Università di San Gallo, nonché al prof. Joël Wagner, professore aggiunto della stessa cattedra, il mandato di accertare il contributo supplementare che la Confederazione deve riscuotere per questa copertura aggiuntiva. Il rapporto relativo a questo studio è stato ultimato il 7 agosto 20132.

In applicazione delle risultanze dello studio, in futuro e fino all'entrata in vigore della revisione totale dell'ORCN, saranno riscossi i seguenti contributi dagli esercenti degli impianti nucleari.

2 Schmeiser/Wagner, Studienbericht vom 7. August 2013 (http://www.bfe.admin.ch/dokumentation/publikationen/ index.html?lang=it; non disponibile in italiano).