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Consultazione 2014/101: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'ambito del diritto internazionale · 6 pagine

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2 Per i cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale svizzera, islandese, norvegese o liechtensteinese, per gli apolidi o i rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Liechtenstein e per i familiari e i superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 19609 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

a. regolamento (CEE) n. 1408/71;

b. regolamento (CEE) n. 574/72 .

3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene decisa una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS.

4 Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso delle espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea», queste espressioni designano gli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1.

II

Modifica di altri atti normativi

La legge federale del 19 giugno 199210 sull’assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 2 primo periodo

2 La cura comprende segnatamente la visita e la cura medica nonché le cure, che possono essere praticate ambulatoriamente, a domicilio o in ospedale e include le analisi, i medicamenti e gli altri mezzi e apparecchi necessari per la terapia. ...

Art. 17, rubrica, nonché cpv. 2, 3, primo periodo, e 4

Cura ambulatoria e ospedaliera

2 In caso di cura ambulatoria l’assicurato deve rivolgersi a personale medico adeguato.

8Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le moda-

lità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11) o della Convenzione AELS riveduta.

9 RS 0.632.31

10 RS 833.1