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Consultazione 2014/101: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'ambito del diritto internazionale · 6 pagine

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Art. 64a cpv. 9, secondo e terzo periodo

9 ... Se il diritto di tale Stato permette all’assicuratore di recuperare i premi e le partecipazioni ai costi non pagati, il Consiglio federale può obbligare i Cantoni ad assumere i crediti di cui al capoverso 4. Se conformemente al diritto di tale Stato ciò non è possibile, il Consiglio federale può concedere agli assicuratori il diritto di sospendere l’assunzione dei costi delle prestazioni.

Art. 79a Diritto di regresso dei Cantoni

1 Il diritto di regresso di cui all’articolo 72 LPGA3 si applica per analogia:

a. al Cantone di domicilio per i contributi che ha versato secondo gli articoli 41 e 49a;

b. ai Cantoni per i contributi che hanno versato congiuntamente secondo l’articolo 49a capoverso 3bis in combinato disposto con l’articolo 41.

2 L’istituzione comune fa valere il diritto di regresso per i Cantoni di cui al capoverso 1 lettera b.

Art. 95a

1 Per i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, per i rifugiati o gli apolidi residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea e per i familiari e i superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge sono applicabili i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

a. regolamento (CE) n. 883/20045;

b. regolamento (CE) n. 987/20096;

c. regolamento (CEE) n. 1408/717;

d. regolamento (CEE) n. 574/728 .

3 RS 830.1

4RS 0.142.112.681

5 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS 0.831.109.268.1.

6 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS 0.831.109.268.11.

7 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1) o della Convenzione AELS riveduta.