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Consultazione 2014/101: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'ambito del diritto internazionale · 6 pagine
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Art. 34 cpv. 2 e 3
2 Il Consiglio federale può prevedere che l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assuma:
a. i costi delle prestazioni di cui agli articoli 25 capoverso 2 e 29 eseguite all’estero per motivi d’ordine medico o nell’ambito della cooperazione transfrontaliera per gli assicurati residenti in Svizzera;
b. i costi del parto effettuato all’estero non per motivi d’ordine medico.
3 Esso può limitare l’assunzione dei costi di cui al capoverso 2.
Art. 41 cpv. 1, secondo periodo, e 2
1 … L’assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.
2 In caso di cura ospedaliera in Svizzera, gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che beneficiano di una rendita svizzera e i loro familiari hanno la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell’elenco.
Art. 49a cpv. 2, 2bis, 2ter e 3bis
2 I Cantoni assumono la quotaparte cantonale per le seguenti persone:
a. gli assicurati residenti nel Cantone;
b. i seguenti assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia, in caso di cura ospedaliera in Svizzera:
1. i frontalieri e i loro familiari,
2. i familiari di domiciliati, dimoranti annuali e dimoranti temporanei,
3. i beneficiari di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.
2bis Il Cantone che assume la quotaparte cantonale per gli assicurati di cui al capoverso 2 lettera b è considerato il Cantone di domicilio ai sensi della presente legge.
2ter Ciascun Cantone fissa per ogni anno civile, al più tardi nove mesi prima dell’inizio dello stesso, la quotaparte cantonale. Quest’ultima ammonta almeno al 55 per cento.
3bis Per gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che beneficiano di una rendita svizzera e per i loro familiari, in caso di cura ospedaliera in Svizzera i Cantoni assumono congiuntamente la quotaparte cantonale fissata dal Cantone di ubicazione dell’ospedale. Tale quotaparte cantonale è ripartita tra i singoli Cantoni proporzionalmente alla popolazione residente.