Progetto
Consultazione 2014/105: Modifica a livello di ordinanza del diritto applicabile ai trasportatori su strada e del diritto penale in materia di circolazione · 2 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali
Modifica del .....
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 novembre 20041 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali è modificata come segue:
Art. 3 n. 14a e 14b
Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti leggi federali:
14a. legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS 742.101): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti;
14b. legge del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune (RS 743.01), per quanto concernano impianti di trasporto a fune che necessitano di una concessione per il trasporto di viaggiatori: comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti;
Allegato n. 11
Abrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2015.