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Consultazione 2014/105: Modifica a livello di ordinanza del diritto applicabile ai trasportatori su strada e del diritto penale in materia di circolazione · 2 pagine

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Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Modifica del .....

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 10 novembre 20041 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali è modificata come segue:

Art. 3 n. 14a e 14b

Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti leggi federali:

14a. legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS 742.101): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti;

14b. legge del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune (RS 743.01), per quanto concernano impianti di trasporto a fune che necessitano di una concessione per il trasporto di viaggiatori: comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti;

Allegato n. 11

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2015.

1 RS 312.3