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Consultazione 2014/105: Modifica a livello di ordinanza del diritto applicabile ai trasportatori su strada e del diritto penale in materia di circolazione · 4 pagine

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Ordinanza concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 1° novembre 20001 concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 6 capoverso 2, 7 capoverso 2, 9a capoverso 5, 11 capoverso 4 e 13 della legge federale del 20 marzo 20092 sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS); in applicazione dell’articolo 5 dell’accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (accordo sui trasporti terrestri),

Art. 1 cpv. 2, frase introduttiva

2L’autorizzazione di accesso di cui al capoverso 1 è rilasciata alle imprese con sede effettiva e stabile in Svizzera che:

Art. 2 Prova dell’affidabilità

1Per provare l’affidabilità, occorre presentare un estratto del casellario giudiziale del gestore dei trasporti. L’estratto non deve essere stato rilasciato più di tre mesi prima.

2Per la decisione se siano state commesse infrazioni gravi e ripetute secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPTS, si fa riferimento alle categorie degli allegati I–II del regolamento (UE) n. x/20144.

Art. 3 cpv. 1 e 5

1 RS 744.103

2 RS 744.10

3 RS 0.740.72

4 Regolamento non ancora adottato dall’UE; il rimando segue.