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Consultazione 2014/108: Adeguamenti di ordinanze nell'ambito del nuovo finanziamento e dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) · 5 pagine

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745.16

Ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza dell'11 novembre 20091 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 30 capoverso 3 e 63 capoverso 1 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori (LTV);,

visto l'articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie (Lferr); visto l'articolo 26 della legge del 23 giugno 20064 sugli impianti a fune,

Art. 1 lett. abis

La presente ordinanza disciplina:

abis. le quote dei Cantoni e della Confederazione per le indennità delle offerte ordinate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni nell'ambito del traffico regionale viaggiatori;

Art. 2 cpv. 1

1Possono beneficiare delle indennità e degli aiuti finanziari di cui agli articoli 28– 34 LTV le imprese che trasportano viaggiatori nel servizio di linea oppure con corse in base alla domanda o corse analoghe al servizio di linea in virtù di una concessione secondo l’articolo 6 LTV, di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LTV o di un trattato internazionale.

RU 2009 6061

1 RS 745.16

2 RS 745.1

3 RS 742.101

4 RS 743.01