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Consultazione 2014/108: Adeguamenti di ordinanze nell'ambito del nuovo finanziamento e dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) · 5 pagine
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745.16
Ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L'ordinanza dell'11 novembre 20091 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 30 capoverso 3 e 63 capoverso 1 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori (LTV);,
visto l'articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie (Lferr); visto l'articolo 26 della legge del 23 giugno 20064 sugli impianti a fune,
Art. 1 lett. abis
La presente ordinanza disciplina:
abis. le quote dei Cantoni e della Confederazione per le indennità delle offerte ordinate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni nell'ambito del traffico regionale viaggiatori;
Art. 2 cpv. 1
1Possono beneficiare delle indennità e degli aiuti finanziari di cui agli articoli 28– 34 LTV le imprese che trasportano viaggiatori nel servizio di linea oppure con corse in base alla domanda o corse analoghe al servizio di linea in virtù di una concessione secondo l’articolo 6 LTV, di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LTV o di un trattato internazionale.
RU 2009 6061