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Consultazione 2014/108: Adeguamenti di ordinanze nell'ambito del nuovo finanziamento e dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) · 15 pagine
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742.120
Ordinanza sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (OCPF)
del .. … 2015
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 1 capoverso 3, 6, 8, 57 capoverso 2 e 97 della legge federale del 20 dicembre1 sulle ferrovie (Lferr),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
a. la separazione tra trasporti e infrastruttura come pure la delimitazione tra ampliamento e mantenimento della qualità;
b. il rilascio, la modifica, il rinnovo e il trasferimento nonché la revoca di concessioni per l’infrastruttura;
c. la pianificazione del mantenimento della qualità dell’infrastruttura;
d. la pianificazione dell’ampliamento dell’infrastruttura;
e. il finanziamento dell’esercizio, del mantenimento della qualità e dell’ampliamento dell’infrastruttura;
f. il finanziamento degli investimenti in impianti di trasporto a fune;
g. la concessione di aiuti finanziari per gravi danni causati da calamità naturali;
h. il finanziamento di mandati di ricerca.
Art. 2 Separazione tra trasporti e infrastruttura: portata della separazione
1Nel bilancio del gestore dell’infrastruttura gli impianti dell’infrastruttura e il relativo finanziamento devono essere esposti separatamente dagli altri settori.
2L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può obbligare il gestore dell’infrastruttura a separare i fondi di investimento per l’infrastruttura dalle altre liquidità.
RU 2009 5981