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Consultazione 2014/108: Adeguamenti di ordinanze nell'ambito del nuovo finanziamento e dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) · 15 pagine

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742.120

Ordinanza sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (OCPF)

del .. … 2015

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 1 capoverso 3, 6, 8, 57 capoverso 2 e 97 della legge federale del 20 dicembre1 sulle ferrovie (Lferr),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a. la separazione tra trasporti e infrastruttura come pure la delimitazione tra ampliamento e mantenimento della qualità;

b. il rilascio, la modifica, il rinnovo e il trasferimento nonché la revoca di concessioni per l’infrastruttura;

c. la pianificazione del mantenimento della qualità dell’infrastruttura;

d. la pianificazione dell’ampliamento dell’infrastruttura;

e. il finanziamento dell’esercizio, del mantenimento della qualità e dell’ampliamento dell’infrastruttura;

f. il finanziamento degli investimenti in impianti di trasporto a fune;

g. la concessione di aiuti finanziari per gravi danni causati da calamità naturali;

h. il finanziamento di mandati di ricerca.

Art. 2 Separazione tra trasporti e infrastruttura: portata della separazione

1Nel bilancio del gestore dell’infrastruttura gli impianti dell’infrastruttura e il relativo finanziamento devono essere esposti separatamente dagli altri settori.

2L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può obbligare il gestore dell’infrastruttura a separare i fondi di investimento per l’infrastruttura dalle altre liquidità.

RU 2009 5981

1 RS 742.101