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Consultazione 2014/11: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (OPBC) · 4 pagine

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Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, RU .... catastrofi e situazioni d’emergenza

Art. 2 Inventario PBC, oggetti C e geoportale della Confederazione

1L’Inventario PBC con gli oggetti A e B (Inventario PBC) è allestito dall’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) in collaborazione con i Cantoni e la Commissione federale dei beni culturali. Esso viene aggiornato periodicamente.

2I Cantoni designano gli oggetti C.

3L’UFPP fornisce i dati relativi agli oggetti A dell’Inventario PBC all’Ufficio federale di topografia al fine di rappresentarli nel geoportale della Confederazione.

Art. 3 Informazione

L’UFPP e i Cantoni provvedono affinché le autorità, le organizzazioni specializzate e la popolazione siano informati sullo scopo e l’utilità delle misure di protezione dei beni culturali.

Art. 4 Istruzione e personale

1L’istruzione dei quadri della protezione civile e degli specialisti della protezione dei beni culturali della protezione civile comprende in particolare l’inventariazione, l’allestimento di documentazioni brevi, la pianificazione d’evacuazione e la pianificazione d’intervento dei pompieri.

2L’istruzione del personale delle istituzioni culturali verte in particolare sulla pianificazione di misure di protezione e sull’intervento in caso di catastrofe.

3L’UFPP mette a disposizione dei Cantoni i documenti d’istruzione necessari.

Art. 5 Documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza

1Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce le esigenze poste alle documentazioni di sicurezza e disciplina i dettagli per la realizzazione, la manipolazione, il trattamento e lo stoccaggio delle riproduzioni fotografiche di sicurezza.

2L’UFPP gestisce un archivio centrale dei microfilm per la conservazione delle riproduzioni fotografiche di sicurezza.

3Esso conserva una copia positiva di ogni riproduzione fotografica di sicurezza realizzata dai Cantoni.

Art. 6 Sussidi federali per documentazioni di sicurezza e riproduzioni

fotografiche di sicurezza

1La decisione in merito ai sussidi federali per l’allestimento di documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza compete all’UFPP. Questi possono essere concessi a condizione che:

a. sia stata inoltrata una domanda di sussidio all’UFPP;

b. si tratti di sussidi in relazione a beni culturali iscritti nell’Inventario PBC;